Art. 11. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 marzo 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 11: I decreti-legge n. 175/1989 e n. 255/1989 concernono la "Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la lotteria di Venezia".