Art. 11. 
  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 marzo 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 11:
             I  decreti-legge n. 175/1989 e n. 255/1989 concernono la
          "Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la lotteria di
          Venezia".