Art. 2. 
  1.  All'articolo  3  della  legge  4  agosto  1955,  n.  722,  come
sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 26  marzo  1977,
n. 105, il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto  entrata  del
bilancio dello Stato. 
  Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un
terzo degli  utili  e'  devoluto  ai  comuni  stessi,  con  l'obbligo
dell'utilizzo per il perseguimento di finalita' educative, culturali,
di conservazione e recupero del  patrimonio  artistico,  culturale  e
ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive  e
di valorizzazione della manifestazione collegata. 
  Le entrate di cui  al  secondo  comma  sono  iscritte  in  apposito
capitolo di bilancio del comune, ed  il  loro  utilizzo,  secondo  le
finalita' indicate nello stesso secondo comma, e' documentato  in  un
allegato al bilancio. 
  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, e' stabilita la destinazione degli  utili,  limitatamente
ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate  da
soggetti diversi  dai  comuni,  secondo  le  finalita'  indicate  nel
secondo comma". 
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n. 722/1955, come
          modificato da ultimo dalla presente legge, e' il  seguente:
             "Art.  3.  - Gli utili di ciascuna lotteria sono versati
          in conto entrata del bilancio dello Stato.
             Per  le  lotterie  abbinate a manifestazioni organizzate
          dai comuni un terzo  degli  utili  e'  devoluto  ai  comuni
          stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di
          finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero
          del   patrimonio  artistico,  culturale  e  ambientale,  di
          potenziamento delle strutture turistiche e  sportive  e  di
          valorizzazione della manifestazione collegata.
             Le  entrate  di  cui  al  secondo comma sono iscritte in
          apposito capitolo  di  bilancio  del  comune,  ed  il  loro
          utilizzo,   secondo  le  finalita'  indicate  nello  stesso
          secondo comma, e' documentato in un allegato al bilancio.
             Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
          il Ministro del tesoro, e' stabilita la destinazione  degli
          utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a
          manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai  comuni,
          secondo le finalita' indicate nel secondo comma.
             Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con   proprio   decreto,   le   variazioni   di    bilancio
          eventualmente occorrenti.
             La  disposizione  del presente articolo si applica anche
          agli  utili  delle  lotterie  non  ancora  attribuiti   con
          provvedimenti  divenuti  efficaci  alla  data di entrata in
          vigore della presente legge".