Art. 6. 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a vendere i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea tramite le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto.