Art. 6. 
  1. Il Ministro delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire,  con
proprio decreto,  sentito  il  parere  delle  competenti  commissioni
parlamentari, che dovranno  esprimersi  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, le  lotterie  nazionali  ad  estrazione  istantanea,
previa adozione di idoneo regolamento  da  emanare  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. L'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  provvede  a
vendere i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea
tramite le rivendite di generi di  monopolio  e  le  ricevitorie  del
lotto.