Art. 8. 
  1. All'articolo 40 del regio  decreto-legge  19  ottobre  1938,  n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  1939,  n.
973, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del  decreto-legge  30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, sono aggiunti in fine i seguenti commi: 
  "Le operazioni previste al primo comma, n.  2),  i  cui  premi  non
superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato
non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in  occasione  di
feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito  limitato  alle
feste  o  sagre  stesse,  sono  considerate  trattenimenti  ai  sensi
dell'articolo 69 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza
approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  pertanto
soggette  alla  sola  autorizzazione  amministrativa  rilasciata  dai
comuni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli  di  partecipazione  alle
operazioni  predette  devono  essere  contrassegnati   a   cura   del
promotore,  senza  obbligo  di  timbratura  o  punzonatura  da  parte
dell'intendenza di finanza.  Entro  quindici  giorni  dalla  chiusura
della vendita delle cartelle della  tombola  o  dei  biglietti  della
pesca di beneficenza, il promotore dovra'  presentare  all'intendenza
di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando
la quietanza di versamento della  tassa  di  lotteria,  dovuta  nella
misura del 10 per cento sull'ammontare lordo  della  somma  ricavata.
Non si applicano  alle  operazioni  di  cui  al  presente  comma  gli
articoli 41 del presente decreto e  30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  Le disposizioni di cui al presente titolo  non  si  applicano  alle
sottoscrizioni  ed  offerte  di  denaro  con  estrazione  di   premi,
promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento  dei  propri
organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e
nei consigli regionali, purche' svolte nell'ambito di  manifestazioni
locali organizzate dai partiti stessi". 
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  40  del  R.D.L.  n.  1933/1938,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  973/1939
          (Riforma  delle  leggi sul lotto pubblico), come modificato
          da ultimo dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  40.  -  L'intendenza  di finanza puo' autorizzare
          previo nulla osta della prefettura:
              1)  le  lotterie  promosse  e  dirette  da enti morali,
          associazioni e comitati senza fini di lucro,  aventi  scopi
          assistenziali,    culturali,    ricreativi    e   sportivi,
          disciplinati  dagli  articoli  14  e  seguenti  del  codice
          civile,  con  vendita  di  biglietti staccati da registri a
          matrice in numero determinato, il cui  importo  complessivo
          per  ogni  singola  operazione  non  superi  la somma di L.
          100.000.000. La vendita di biglietti deve  essere  limitata
          al territorio della provincia;
              2)  le  tombole  promosse  e  dirette  da  enti morali,
          associazioni e comitati senza fini di lucro,  aventi  scopi
          assistenziali,    culturali,    ricreativi    e    sportivi
          disciplinati  dagli  articoli  14  e  seguenti  del  codice
          civile,  purche'  il prodotto netto di esse sia destinato a
          scopi assistenziali, educativi  e  culturali  e  purche'  i
          premi   non   superino  complessivamente  la  somma  di  L.
          25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere  limitata
          al  comune  in  cui  la  tombola  si  estrae  e  nei comuni
          limitrofi  e  deve  effettuarsi  per   il   tramite   delle
          ricevitorie del lotto;
              3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti
          da enti morali,  associazioni  e  comitati  senza  fini  di
          lucro,  aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e
          sportivi, disciplinati dagli articoli  14  e  seguenti  del
          codice   civile,   purche'  l'operazione  sia  limitata  al
          territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di
          L. 100.000.000.
             L'autorizzazione  di  cui  al  primo  comma  puo' essere
          rilasciata anche ai partiti politici,  rappresentati  nelle
          assemblee  nazionali  o  regionali, entro i limiti di somma
          rispettivamente indicati ai numeri 1), 2) e  3).  Per  tale
          autorizzazione   non  e'  richiesto  il  nulla  osta  della
          prefettura.
             I  premi  delle  operazioni,  di  cui ai numeri 1) e 3),
          debbono consistere soltanto  in  cose  mobili,  escluso  il
          danaro,  i  titoli  pubblici e privati, i valori bancari, e
          carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
            Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi
          non superino complessivamente 3 milioni di lire, e  n.  3),
          il  cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire,
          promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e
          che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono
          considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  pertanto  soggette  alla
          sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai
          sensi  dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   24   luglio   1977,   n.   616.  I  titoli  di
          partecipazione  alle  operazioni  predette  devono   essere
          contrassegnati  a  cura  del  promotore,  senza  obbligo di
          timbratura  o  punzonatura  da  parte  dell'intendenza   di
          finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita
          delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di
          beneficenza,  il promotore dovra' presentare all'intendenza
          di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione,
          allegando   la  quietanza  di  versamento  della  tassa  di
          lotteria,  dovuta   nella   misura   del   10   per   cento
          sull'ammontare   lordo   della   somma  ricavata.   Non  si
          applicano alle operazioni di  cui  al  presente  comma  gli
          articoli  41  del  presente  decreto  e  30 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
             Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  non  si
          applicano alle sottoscrizioni  ed  offerte  di  denaro  con
          estrazione  di  premi,  promosse, per l'autofinanziamento o
          per il finanziamento  dei  propri  organi  di  stampa,  dai
          partiti   politici   rappresentati  nel  Parlamento  e  nei
          consigli   regionali,   purche'   svolte   nell'ambito   di
          manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi".
             -   Il   testo   dell'art.   69  del  R.D.  n.  773/1931
          (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza) e' il seguente:
             "Art.  69.  -  Senza  licenza  dell'autorita'  locale di
          pubblica sicurezza e' vietato dare, anche  temporaneamente,
          per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
          vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici  o  altri
          oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
             -   Il   testo  dell'art.  19  del  D.P.R.  n.  616/1977
          (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della  legge  22
          luglio 1975, n. 382) e' il seguente:
             "Art.  19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai
          comuni le seguenti funzioni di cui  al  testo  unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  con  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
              1)  il  rilascio  della licenza prevista dall'art. 60 e
          dalle altre disposizioni speciali  vigenti  in  materia  di
          impianto  ed  esercizio  di  ascensori  per il trasporto di
          persone o di materiali;
              2)  il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
          mestiere di guida, interprete, corriere o portatore  alpino
          e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
              3)  la  ricezione dell'avviso preventivo per le riprese
          cinematografiche in luogo pubblico  o  aperto  al  pubblico
          previsto dall'art. 76;
              4)  il  rilascio  della  licenza temporanea di esercizi
          pubblici in occasione di fiere, mercati  o  altre  riunioni
          straordinarie  previsti  dall'art.  103,  primo  e  secondo
          comma;
              5)  la  concessione  della licenza per rappresentazioni
          teatrali o cinematografiche,  accademie,  feste  da  ballo,
          corse  di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
          per aperture di esercizio di circoli,  scuole  di  ballo  e
          sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
              6)  la  licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni
          di rarita', persone, animali,  gabinetti  ottici  ed  altri
          oggetti  di  curiosita'  o per dare audizioni all'aperto di
          cui all'art. 69;
              7)  i  poteri  in  ordine  alla  licenza per vendita di
          alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di  cui  agli
          articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
              8)  la  licenza  per  alberghi, compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
              9)  la  licenza  di  agibilita'  per teatri o luoghi di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
             10)  i  regolamenti  del  prefetto  per la sicurezza nei
          locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
             11)   le  licenze  di  esercizio  di  arte  tipografica,
          litografica e qualunque arte di stampa  o  di  riproduzione
          meccanica   o  chimica  in  molteplici  esemplari,  di  cui
          all'art. 111;
             12)  i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64,
          terzo  comma,  relativi  alle  manifatture,   fabbriche   e
          depositi di materie insalubri o pericolose;
             13)  la  licenza  temporanea agli stranieri per mestieri
          ambulanti di cui all'art. 124;
             14)  la  registrazione per mestieri ambulanti (venditori
          di merci, di generi alimentari  e  bevande,  di  scritti  e
          disegni,   merciaiolo,  saltimbanco,  cantante,  suonatore,
          servitore di piazza,  facchino,  cocchiere,  conduttore  di
          veicoli  di  piazza,  barcaiolo,  lustrascarpe  e  mestieri
          analoghi) di cui all'art. 121;
             15)  la  licenza  per  raccolta  di  fondi  od  oggetti,
          collette o questue di cui all'art. 156;
             16)  i  provvedimenti  per  assistenza  ad inabili senza
          mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
             17)  la  licenza di iscrizione per portieri e custodi di
          cui all'art. 62;
             18)  la  dichiarazione  di  commercio di cose antiche od
          usate di cui all'art. 126.
             Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma degli
          enti locali territoriali, i consigli  comunali  determinano
          procedure  e  competenze  dei  propri  organi  in relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
             In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenute ad osservarle.
             I  provvedimenti  di  cui  ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al  prefetto  e devono essere sospesi, annullati o revocati
          per motivata richiesta dello stesso.
             Il  diniego  dei provvedimenti previsti dal primo comma,
          numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14),  15)  e  17),  e'
          efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
             -  Il  testo  dell'art.  41  del  R.D.L.  n.  1933/1938,
          (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 973/1939) e'
          il seguente:
             "Art.  41. - Sulle operazioni, previste nell'art. 39, e'
          dovuta soltanto la tassa di bollo di cui all'art. 88  della
          tariffa allegato A) al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3268.
             Sulle  operazioni, previste nell'art. 40, ferma la tassa
          di bollo, di cui al precedente comma, e' dovuta  una  tassa
          di  lotteria  del  10  per cento sull'ammontare lordo della
          somma ricavata.
             Sono  esenti  da  tale  tassa  le  lotterie e le pesche,
          previste nello stesso articolo il cui importo non superi la
          somma di lire 500.000".
             -   Il   testo  dell'art.  30  del  D.P.R.  n.  600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), e' il seguente:
             "Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi
          diversi da quelli su titoli e le  vincite  derivanti  dalla
          sorte,  da  giuochi  di  abilita',  da concorsi a premi, da
          pronostici e da  scommesse,  corrisposti  dallo  Stato,  da
          persone  giuridiche  pubbliche  e  private  e  dai soggetti
          indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una
          ritenuta  alla  fonte  a titolo di imposta, con facolta' di
          rivalsa.
             L'aliquota  della  ritenuta  e'  stabilita nel 10% per i
          premi  delle  lotterie,  tombole,  pesche   o   banchi   di
          beneficenza  autorizzati  a  favore  di  enti e comitati di
          beneficenza, nel  20%  sui  premi  dei  giuochi  svolti  in
          occasione   di  spettacoli  radio-televisivi,  competizioni
          sportive o manifestazioni di  qualsiasi  altro  genere  nei
          quali   i  partecipanti  si  sottopongono  a  prove  basate
          sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel  25%  in  ogni
          altro caso.
             Se  i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da servizi, i vincitori hanno facolta',  se  chi  eroga  il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto  possibile,  rispetto  al  primo, di un importo pari
          all'imposta gravante sul premio  originario.  Le  eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro.
             La  ritenuta  sulle vincite e sui premi del lotto, delle
          lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei  concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato dallo Stato in applicazione delle regole  stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.
             La  ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  esercitati  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze
          equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle  leggi
          vigenti.
             L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore
          ed al libro e' compresa nell'importo dei  diritti  erariali
          dovuti a norma di legge".