Art. 9. 
  1. All'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, al  comma  1,
dopo le parole: "da un Sottosegretario di  Stato"  sono  aggiunte  le
seguenti: "oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata",  ed  e'
aggiunta in fine la seguente lettera: 
   "d) un esperto in legislazione tributaria". 
  2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della  legge  4
agosto 1955, n. 722, aggiunto dall'articolo 2 della legge 25  ottobre
1985, n. 591, da corrispondere con le medesime modalita', a decorrere
dalla lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del  capitolo  2001
dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli
di  Stato  per  l'esercizio  1989  e  corrispondenti  capitoli  degli
esercizi successivi. 
 
          Note all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 357/1988, come
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Presso  il  Ministero delle finanze e'
          istituito il Comitato generale per i  giochi  che  provvede
          alla  direzione  delle  lotterie  nazionali,  assumendo  le
          funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art.  5  della
          legge  4  agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e
          integrazioni,  che  viene   soppresso.   Il   Comitato   e'
          presieduto  dal  Ministro  delle  finanze  o,  su delega di
          questi,   da   un   sottosegretario   di    Stato    oppure
          dall'impiegato  con  qualifica  piu' elevata ed e' composta
          da:
               a)  i  direttori generali del Ministero delle finanze,
          compreso   il   direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
               b)  un  rappresentante della Ragioneria generale dello
          Stato;
               c)  un  rappresentante  dell'Avvocatura generale dello
          Stato;
               d) un esperto in legislazione tributaria.
             2.  I  membri del Comitato sono nominati con decreto del
          Ministro delle finanze e le  funzioni  di  segreteria  sono
          esercitate   da   quattro  funzionari  dell'Amministrazione
          finanziaria con qualifica  non  inferiore  a  direttore  di
          divisione  o  equiparata,  coadiuvati  da  personale  della
          stessa amministrazione.
             3.  I  titolari della concessione per la distribuzione e
          la vendita dei biglietti  delle  lotterie  nazionali  hanno
          facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.  Dalla data  di  decorrenza
          della   rinuncia,   l'organizzazione,   la  propaganda,  la
          distribuzione e la vendita  dei  biglietti  delle  lotterie
          nazionali  sono  affidate  all'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato che  le  esercita,  sentito  il  Comitato
          generale  per  i  giochi,  secondo  i  principi  di massima
          efficienza  ed  economicita'.  Nel  bilancio  della  stessa
          amministrazione  e'  istituita,  sia  all'entrata  che alla
          spesa,  una  nuova  rubrica  denominata   'Servizio   delle
          lotterie nazionali' con opportuna ripartizione in capitoli.
          E' soppressa la contabilita' speciale  di  cui  all'art.  5
          della   legge   4   agosto  1955,  n.   722,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             4.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della
          presente legge sara' emanato, con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  su proposta del Ministro delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  e con il Ministro del tesoro, il
          regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie
          modificazioni  ed integrazioni al regolamento generale gia'
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20
          novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
             5.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili  con
          quelle contenute nella presente legge".
             -  L'ultimo  comma  dell'art. 5 della legge n. 722/1955,
          aggiunto  dall'art.  2  della  legge  n.  591/1985,  e'  il
          seguente:
             "Ai   componenti   ed  al  segretario  del  comitato  di
          direzione delle lotterie  nazionali  viene  corrisposto,  a
          carico  della  gestione  fuori  bilancio,  un  compenso  da
          stabilire con decreto del Ministro  delle  finanze.  Per  i
          compensi  relativi  alle prestazioni effettuate in passato,
          si considerano validi i decreti del Ministro delle  finanze
          a  tal  fine  emanati  in  data 26 aprile 1980 e 3 febbraio
          1982".