Art. 9. 1. All'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, al comma 1, dopo le parole: "da un Sottosegretario di Stato" sono aggiunte le seguenti: "oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata", ed e' aggiunta in fine la seguente lettera: "d) un esperto in legislazione tributaria". 2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, aggiunto dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591, da corrispondere con le medesime modalita', a decorrere dalla lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 357/1988, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 3. - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni gia' svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata ed e' composta da: a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; d) un esperto in legislazione tributaria. 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa amministrazione. 3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facolta' di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicita'. Nel bilancio della stessa amministrazione e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio delle lotterie nazionali' con opportuna ripartizione in capitoli. E' soppressa la contabilita' speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale gia' approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. 5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge". - L'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 722/1955, aggiunto dall'art. 2 della legge n. 591/1985, e' il seguente: "Ai componenti ed al segretario del comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982".