ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 1990, N. 16. L'articolo 2 e' soppresso. L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 6 e' soppresso. L'articolo 7 e' soppresso. All'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 e' attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate. 2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi. 2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessita' ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere gia' identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonche' per varianti relative agli interventi ed opere gia' previsti". All'articolo 10: al comma 1, dopo le parole: "La regione Veneto, ", sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con gli enti locali interessati, "; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni". L'articolo 11 e' soppresso. L'articolo 14 e' soppresso. All'articolo 15, al comma 1, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".