(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 
   FEBBRAIO 1990, N. 16. 
  L'articolo 2 e' soppresso. 
  L'articolo 3 e' soppresso. 
  L'articolo 6 e' soppresso. 
  L'articolo 7 e' soppresso. 
  All'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 
e' attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate. 
  2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle  regioni  si
avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi. 
  2-quater.  I  fondi  che  risultino  disponibili  a   seguito   del
constatato venir meno delle  condizioni  di  necessita'  ed  urgenza,
ovvero per effetto di minor  costo  delle  opere  gia'  identificate,
rispetto alla previsione di spesa, sono  utilizzabili  da  parte  dei
presidenti  delle  regioni   per   nuove   opere   rispondenti   alle
caratteristiche identificate dall'articolo  8  nonche'  per  varianti
relative agli interventi ed opere gia' previsti". 
  All'articolo 10: 
   al comma 1, dopo le parole: "La regione Veneto, ",  sono  aggiunte
le seguenti: "d'intesa con gli enti locali interessati, "; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Fino a che non verranno realizzate le  fognature  dinamiche  di
cui al comma 1, le aziende  artigiane  produttive  dovranno  dotarsi,
entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  sistemi  di  depurazione  o
abbattimento,  secondo  le  prescrizioni  fornite  dai  comuni  sopra
indicati, sulla base dei parametri indicati dal  piano  regionale  di
risanamento  delle  acque   e   sue   successive   modificazioni   ed
integrazioni". 
 L'articolo 11 e' soppresso. 
  L'articolo 14 e' soppresso. 
  All'articolo 15, al comma 1, le parole: "due anni" sono  sostituite
dalle seguenti: "un anno".