REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONDUZIONE TECNICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 890 Art. 1. Modalita' di assunzione 1. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, puo' procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale nei limiti dell'organico previsto dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, previa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generalo dello Stato, per le qualifiche funzionali superiori alla sesta, puo' altresi' procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con analogo decreto del 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno concordati con l'amministrazione interessata al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato.
NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986 si veda la nota al titolo del regolamento. - La legge n. 56/1987, concernente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, e' stata modificata dal D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 160/1988 riguardante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile, di mercato del lavoro nonche' il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - Il D.P.R. n. 701/1977 (Regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 472/1972) e' stato modificato con D.P.C.M. 9 gennaio 1985 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 23 settembre 1985) recante nuovo regolamento concernente le modalita' di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima e ottava delle amministrazioni dello Stato, nonche' modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi; quest'ultimo e' stato modificato dal D.P.C.M. 8 aprile 1987, n. 227 il cui testo aggiornato e' nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. NOTE AL REGOLAMENTO Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986: "Art. 1 (Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato). - 1. Tutte le attivita' concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata. 2. Per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica del centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unita' di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformita' ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonche' le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni. 4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato puo' affidare incarichi di consulenza ad esperti o a societa' specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare una o piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformita' con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attivita' di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo. 5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresi', prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. 6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986 si veda la nota al titolo. - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i commi e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". La disciplina concernente l'avviamento e la selezione dei lavoratori prevista dall'art. 16 di detta legge n. 56/1987, e' stata attuata con D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 e 27 dicembre 1988 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988). - Per il D.P.R. n. 701/1972 si veda la nota alle premesse del decreto.