(Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato-art. 1)
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI CONDUZIONE TECNICA DEL  CENTRO  ELABORAZIONE  DATI
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO,  IN  ATTUAZIONE  DELL'ART.  1,
            COMMA 3, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 890 
                               Art. 1. 
                       Modalita' di assunzione 
  1. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,  puo'
procedere con propri bandi di concorso  all'assunzione  di  personale
nei limiti dell'organico previsto dall'art. 1 della legge 17 dicembre
1986, n. 890, previa attuazione delle disposizioni di cui all'art.  7
del presente regolamento e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 
  2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generalo dello  Stato,  per
le  qualifiche  funzionali  superiori  alla  sesta,   puo'   altresi'
procedere all'assunzione di personale per  il  tramite  della  Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i  periodi  di
applicazione previsti per i corsi di  preparazione  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472,  e  dal  relativo
regolamento di esecuzione,  approvato  con  analogo  decreto  del  20
giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni,  saranno  concordati
con l'amministrazione interessata al fine di dare all'insegnamento un
indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure
in uso nella conduzione tecnica del centro  elaborazione  dati  della
Ragioneria generale dello Stato. 
 
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986 si
          veda la nota al titolo del regolamento.
             -    La    legge    n.    56/1987,   concernente   norme
          sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro,  e'   stata
          modificata    dal   D.L.   n.   86/1988,   convertito   con
          modificazioni nella legge n. 160/1988 riguardante norme  in
          materia previdenziale, di occupazione giovanile, di mercato
          del lavoro nonche' il potenziamento del sistema informativo
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             -  Il  D.P.R. n. 701/1977 (Regolamento di esecuzione del
          D.P.R. n.  472/1972) e' stato  modificato  con  D.P.C.M.  9
          gennaio  1985  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          224  del  23  settembre  1985)  recante  nuovo  regolamento
          concernente   le   modalita'  di  ammissione  ai  corsi  di
          preparazione, con concessione di borse di  studio,  per  il
          reclutamento   di   impiegati  alle  qualifiche  funzionali
          settima e ottava delle amministrazioni dello Stato, nonche'
          modalita'  di  organizzazione  e  di  svolgimento dei corsi
          medesimi; quest'ultimo e' stato modificato dal  D.P.C.M.  8
          aprile  1987,  n.  227  il  cui  testo  aggiornato e' nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21  luglio
          1987.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
                              NOTE AL REGOLAMENTO
          Nota al titolo:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          890/1986:
             "Art.  1  (Sistema informativo della Ragioneria generale
          dello  Stato).  -  1.  Tutte   le   attivita'   concernenti
          l'esercizio  delle  funzioni attribuite agli organi ed agli
          uffici centrali  e  periferici  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in
          quanto   possibile,   il   loro   svolgimento   in    forma
          automatizzata.
             2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di conduzione
          tecnica  del  centro  elaborazione  dati,   la   Ragioneria
          generale  dello  Stato  si avvale di un organico nel limite
          massimo di 300 unita' di personale, utilizzando a tal  fine
          una   corrispondente  quota  dell'aumento  della  dotazione
          organica di cui al comma 1 dell'articolo 3  della  legge  7
          agosto 1985, n. 427.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da
          emanare su proposta del Ministro  del  tesoro,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative nel
          settore, verranno definite, in conformita' ai  principi  di
          cui  alla  legge  29 marzo 1983, n. 93, le modalita' per lo
          svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni
          esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di
          aggiornamento tecnico-professionale,  l'orario  di  lavoro,
          nonche' le norme transitorie di inquadramento del personale
          in servizio presso il sistema informativo della  Ragioneria
          generale  dello  Stato alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  norme  che  dovranno  tener   conto   dei
          requisiti  di  professionalita'  richiesti  per l'esercizio
          delle diverse funzioni.
             4.  Per  assicurare lo sviluppo del sistema informativo,
          la Ragioneria generale dello Stato puo' affidare  incarichi
          di  consulenza  ad  esperti  o a societa' specializzate nel
          settore dell'informatica.  Inoltre il Ministro  del  tesoro
          e'  autorizzato  a  stipulare  una  o  piu' convenzioni per
          l'affidamento  a  societa'   specializzate   a   prevalente
          partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed
          in conformita'  con  gli  obiettivi  fissati  dal  Ministro
          stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria
          generale dello Stato, dell'attivita'  di  sviluppo  e,  ove
          occorra, della gestione del sistema informativo.
             5.  Le  convenzioni  di  cui  al  precedente  comma, che
          potranno, altresi', prevedere  l'affidamento  dell'incarico
          di  procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti
          per il funzionamento del sistema e che avranno  durata  non
          superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese
          sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilita' dello
          Stato,  con  esclusione  di  ogni  forma  di gestione fuori
          bilancio.
             6.  Nei  confronti  del  personale  di  cui  al presente
          articolo non trovano  applicazione  le  disposizioni  degli
          articoli  56,  58  e  199  del decreto del Presidente della
          Repubblica  10   gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 1 della legge n. 890/1986 si
          veda la nota al titolo.
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato  dall'art.  4,  commi  4- bis e 4-quinquies, del
          D.L. 21 marzo 1988, n.  86, convertito, con  modificazioni,
          nella legge 20 maggio 1988, n.  160, e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  - 1. Le amministrazioni dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o  piu' regioni, le province, i commi e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  comma  4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dell'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
             La  disciplina  concernente  l'avviamento e la selezione
          dei lavoratori prevista dall'art.  16  di  detta  legge  n.
          56/1987,  e'  stata attuata con D.P.C.M. 18 settembre 1987,
          n. 392 e 27 dicembre 1988 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 306 del 31 dicembre 1988).
   -  Per  il  D.P.R.  n.  701/1972 si veda la nota alle premesse del
decreto.