Art. 2. Prove d'esame 1. Per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 1, i concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi. 3. Per l'accesso alla settima e ottava qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di quesiti a risposta sintetica su materie informatiche, con diversa accentuazione e specificazione degli argomenti in relazione al singolo profilo e alla relativa qualifica. La seconda prova scritta a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico, su elementi di diritto amministrativo e di contabilita' generale dello Stato, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 4. Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere generale di materie informatiche. La seconda prova scritta a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 5. Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. Per i profili professionali che prevedono specificamente l'espletamento di mansioni tecniche relative ai processi di elaborazione elettronica dei dati, la prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni generali di informatica. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, verte sulle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 6. Per i profili professionali della quinta qualifica funzionale diversi da quelli considerati nel comma 5, che prevedono mansioni tecnico-professionali o contabili, le due prove scritte, rispettivamente con la risoluzione di tests bilanciati e con prove teorico-pratiche, hanno per oggetto le materie indicate nel bando di concorso e riferite specificamente alle mansioni proprie del profilo professionale interessato, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico, su nozioni generali di trattamento automatico di dati, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e, ove previsto, sulla conoscenza di una lingua straniera. 7. Nei bandi di concorso verranno richiamate le disposizioni particolari previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.