(Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 2)
                               Art. 2. 
                            Prove d'esame 
  1. Per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 1,  i
concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami. 
  2. Il bando di concorso, per  titoli  ed  esami,  indica  i  titoli
valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi. 
  3. Per l'accesso alla settima e  ottava  qualifica  funzionale  gli
esami consistono in due prove scritte, una delle  quali  a  carattere
teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova  scritta  concerne
la  risoluzione  di  quesiti  a   risposta   sintetica   su   materie
informatiche,  con  diversa  accentuazione  e  specificazione   degli
argomenti in relazione al singolo profilo e alla relativa  qualifica.
La seconda prova scritta  a  carattere  teorico-pratico  concerne  la
risoluzione, sulla  base  di  determinate  ipotesi,  di  un  problema
tecnico riferito alle  mansioni  proprie  del  profilo  professionale
interessato. Il colloquio verte sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico,
su elementi di diritto  amministrativo  e  di  contabilita'  generale
dello Stato, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e
sulla conoscenza di una lingua  straniera  in  conformita'  a  quanto
previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1984, n. 1219. 
  4.  Per  l'accesso  alla  sesta  qualifica  funzionale  gli   esami
consistono  in  due  prove  scritte,  una  delle  quali  a  carattere
teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova  scritta  concerne
la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere  generale
di  materie  informatiche.  La  seconda  prova  scritta  a  carattere
teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla  base  di  determinate
ipotesi, di un problema tecnico riferito alle  mansioni  proprie  del
profilo professionale interessato. Il colloquio verte  sulle  materie
oggetto delle prove scritte, su elementi di  diritto  pubblico  e  di
contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza  di  una  lingua
straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 
  5.  Per  l'accesso  alla  quinta  qualifica  funzionale  gli  esami
consistono  in  due  prove  scritte,  una  delle  quali  a  carattere
teorico-pratico, e in un colloquio. Per i profili  professionali  che
prevedono specificamente l'espletamento di mansioni tecniche relative
ai processi di elaborazione elettronica  dei  dati,  la  prima  prova
scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla  conoscenza
di nozioni generali di  informatica.  La  seconda  prova  scritta,  a
carattere teorico-pratico, verte sulle mansioni proprie  del  profilo
professionale interessato. Il colloquio verte sulle  materie  oggetto
delle  prove  scritte,  su  elementi  di  diritto   pubblico   e   di
contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza  di  una  lingua
straniera in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 
  6. Per i profili professionali della  quinta  qualifica  funzionale
diversi da quelli considerati nel comma  5,  che  prevedono  mansioni
tecnico-professionali   o   contabili,   le   due   prove    scritte,
rispettivamente con la risoluzione di tests bilanciati  e  con  prove
teorico-pratiche, hanno per oggetto le materie indicate nel bando  di
concorso e riferite specificamente alle mansioni proprie del  profilo
professionale  interessato,  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. La
prova orale verte sulle  materie  oggetto  delle  prove  scritte,  su
elementi di diritto pubblico,  su  nozioni  generali  di  trattamento
automatico di dati, sull'ordinamento della Ragioneria generale  dello
Stato e, ove previsto, sulla conoscenza di una lingua straniera. 
  7. Nei  bandi  di  concorso  verranno  richiamate  le  disposizioni
particolari previste  dagli  articoli  4,  5,  6  e  8  del  presente
regolamento.