Art. 3. Commissioni esaminatrici 1. La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 puo' essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o piu' membri aggiunti scelti tra docenti nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacita' nelle materie stesse.