Art. 4. Corso obbligatorio di preparazione 1. Gli impiegati nominati in prova nei profili professionali delle qualifiche funzionali superiori alla quinta e nei profili tecnico-informatici della quinta qualifica funzionale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un corso obbligatorio teorico-pratico di preparazione, organizzato in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire e tenuto dalla Ragioneria generale dello Stato o, ove cio' non sia possibile, da altro organismo pubblico o privato dalla stessa individuato. In questo caso il corso deve essere svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Ragioneria generale dello Stato. 2. Al termine del corso obbligatorio gli impiegati in prova dovranno sostenere un esame-colloquio, integrato da una prova pratica, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale acquisito. A tale accertamento provvede una commissione esaminatrice composta da un presidente scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e da due componenti scelti tra i docenti del corso. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 3. L'esito del corso obbligatorio costituisce uno degli elementi di valutazione nel procedimento per la nomina in ruolo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impiegati assunti con il sistema di cui all'art. 1, comma 2.
Note all'art. 4: - L'art. 10 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957, di cui alle premesse del decreto, e' cosi' formulato: "Art. 10 (Periodo di prova). - Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato a frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali e' stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione. Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti". - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 di cui alle premesse del decreto: "Art. 8 (Corso-concorso). - 1. Il sistema del corso-concorso per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato e' attuato mediante corsi di reclutamento con pagamento di borsa di studio e si applica per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale secondo le disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. Si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 7. 3. Lo stesso sistema puo' essere seguito da singole amministrazioni per l'ammissione a particolari profili professionali, previa autorizzazione, con proprio decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Restano ferme le modalita' di selezione e di formazione previste da norme speciali per particolari amministrazioni".