(Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 4)
                               Art. 4. 
                  Corso obbligatorio di preparazione 
  1. Gli impiegati nominati in prova nei profili professionali  delle
qualifiche  funzionali  superiori   alla   quinta   e   nei   profili
tecnico-informatici della quinta qualifica funzionale sono  tenuti  a
frequentare, durante il periodo di prova previsto  dall'art.  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  un
corso obbligatorio teorico-pratico di  preparazione,  organizzato  in
relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire e  tenuto
dalla Ragioneria generale dello Stato o, ove cio' non sia  possibile,
da altro organismo pubblico o privato dalla  stessa  individuato.  In
questo caso il corso deve essere svolto sotto il coordinamento ed  il
controllo della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Al  termine  del  corso  obbligatorio  gli  impiegati  in  prova
dovranno  sostenere  un  esame-colloquio,  integrato  da  una   prova
pratica,   tendente   ad   accertare   il   grado   di   preparazione
tecnico-professionale acquisito. A  tale  accertamento  provvede  una
commissione esaminatrice composta  da  un  presidente  scelto  tra  i
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e da  due  componenti
scelti tra i docenti del corso. Le  funzioni  di  segretario  saranno
svolte  da  un  impiegato  di  qualifica  funzionale  non   inferiore
all'ottava. 
  3. L'esito del corso obbligatorio costituisce uno degli elementi di
valutazione  nel  procedimento  per  la  nomina  in  ruolo   previsto
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
impiegati assunti con il sistema di cui all'art. 1, comma 2. 
 
          Note all'art. 4:
             -  L'art.  10  del  testo  unico approvato con D.P.R. n.
          3/1957,  di  cui  alle  premesse  del  decreto,  e'   cosi'
          formulato:
             "Art. 10 (Periodo di prova). - Il periodo di prova ha la
          durata di sei mesi.
             L'impiegato  in prova svolge le mansioni affidategli nei
          vari servizi ai quali viene applicato a frequenta  i  corsi
          di formazione istituiti dalla amministrazione.
             Compiuto  il  periodo  di prova, l'impiegato consegue la
          nomina in ruolo con decreto del ministro,  previo  giudizio
          favorevole  del consiglio di amministrazione, fondato anche
          sulle relazioni dei capi dei  servizi  ai  quali  e'  stato
          applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.
          Nel caso di giudizio sfavorevole il  periodo  di  prova  e'
          prorogato  di  altri sei mesi, al termine dei quali, ove il
          giudizio sia ancora sfavorevole, il  ministro  dichiara  la
          risoluzione  del  rapporto di impiego con decreto motivato.
          In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a  due
          mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.
             Qualora  entro  tre  mesi  dalla scadenza del periodo di
          prova non  sia  intervenuto  un  provvedimento  di  proroga
          ovvero   un  giudizio  sfavorevole,  la  prova  si  intende
          conclusa favorevolmente.
             E'  esonerato  dal  periodo  di  prova  il vincitore del
          concorso che provenga da una carriera corrispondente  della
          stessa  o  di  altra amministrazione, presso la quale abbia
          superato  il  periodo  di  prova  e  disimpegnato  mansioni
          analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.
          L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i
          corsi di formazione.
             Per  l'impiegato  nominato in ruolo il servizio di prova
          e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti".
             - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.C.M. 10 giugno
          1986 di cui alle premesse del decreto:
             "Art.   8   (Corso-concorso).   -   1.  Il  sistema  del
          corso-concorso per l'ammissione agli impieghi civili  dello
          Stato   e'  attuato  mediante  corsi  di  reclutamento  con
          pagamento di borsa di studio e  si  applica  per  l'accesso
          alla  settima  ed  ottava  qualifica  funzionale secondo le
          disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 7  della
          legge 11 luglio 1980, n. 312.
             2. Si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 7.
             3.  Lo  stesso  sistema  puo'  essere seguito da singole
          amministrazioni  per  l'ammissione  a  particolari  profili
          professionali,  previa autorizzazione, con proprio decreto,
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con
          il Ministro del tesoro.
             4.   Restano  ferme  le  modalita'  di  selezione  e  di
          formazione  previste  da  norme  speciali  per  particolari
          amministrazioni".