Art. 5. Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento 1. Il personale di cui all'art. 1 del presente regolamento e' tenuto a frequentare i corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento tecnico-professionale organizzati dalla Ragioneria generale dello Stato in relazione alla evoluzione delle tecniche informatiche e agli sviluppi del sistema informativo, con l'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.