Art. 7. Norme transitorie di inquadramento 1. Il personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890, puo' essere inquadrato a domanda, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo professionale dell'organico di cui all'art. 1 della predetta legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attivita' direttamente connessa alla conduzione tecnica del centro elaborazione dati per un periodo minimo di cinque anni effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Qualora il profilo professionale richiesto appartenga a qualifica funzionale superiore a quella nella quale l'impiegato risulta inquadrato all'atto della domanda, l'impiegato medesimo sara' sottoposto ad una prova selettiva intesa ad accertare il possesso della relativa professionalita'. 3. Le modalita' di svolgimento della prova selettiva di cui al comma 2, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria finale, la composizione della commissione esaminatrice e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. La prova selettiva, che ha carattere teorico-pratico, consiste in una prova scritta integrata da un colloquio e tende ad accertare il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni proprie del profilo da ricoprire e, con diversa accentuazione secondo il profilo professionale e la relativa qualifica, verte sulle materie indicate all'art. 2. 4. Gli inquadramenti in ciascun profilo professionale avvengono entro i limiti della relativa dotazione organica e fino ad esaurimento degli idonei. Gli inquadramenti per passaggio a profilo professionale della stessa qualifica funzionale sono effettuati secondo l'anzianita' di qualifica e precedono gli inquadramenti per passaggio a profili professionali di qualifica funzionale superiore che sono effettuati secondo l'ordine della graduatoria di merito della prova selettiva. 5. Gli inquadramenti di cui alle disposizioni del presente articolo avranno, agli effetti giuridici ed economici, decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890. Gli inquadramenti successivi degli idonei avranno, a tutti gli effetti, decorrenza dalla data in cui si e' reso disponibile il posto nella relativa dotazione organica di profilo professionale. 6. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 7: - Per la legge n. 890/1986 si veda la nota al titolo.