(Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 7)
                               Art. 7. 
                  Norme transitorie di inquadramento 
  1. Il personale in servizio presso il sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della 
legge 17 dicembre 1986, n. 890, puo' essere inquadrato a domanda, 
previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel 
profilo professionale dell'organico di cui all'art. 1 della predetta 
legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attivita' 
direttamente connessa alla conduzione tecnica del centro elaborazione 
dati per un periodo minimo di cinque anni effettivi alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. 
  2.  Qualora  il  profilo  professionale  richiesto   appartenga   a
qualifica funzionale  superiore  a  quella  nella  quale  l'impiegato
risulta inquadrato all'atto della domanda, l'impiegato medesimo sara'
sottoposto ad una prova selettiva intesa  ad  accertare  il  possesso
della relativa professionalita'. 
  3. Le modalita' di svolgimento della  prova  selettiva  di  cui  al
comma 2, i criteri di valutazione, la  formazione  della  graduatoria
finale, la composizione della commissione esaminatrice e  quant'altro
attiene alla prova stessa saranno stabiliti con decreto del  Ministro
del tesoro. La prova selettiva,  che  ha  carattere  teorico-pratico,
consiste in una prova scritta integrata da un colloquio  e  tende  ad
accertare il  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  per
l'esercizio delle funzioni proprie del profilo da  ricoprire  e,  con
diversa accentuazione secondo il profilo professionale e la  relativa
qualifica, verte sulle materie indicate all'art. 2. 
  4. Gli inquadramenti in  ciascun  profilo  professionale  avvengono
entro  i  limiti  della  relativa  dotazione  organica  e   fino   ad
esaurimento degli idonei. Gli inquadramenti per passaggio  a  profilo
professionale  della  stessa  qualifica  funzionale  sono  effettuati
secondo l'anzianita' di qualifica e precedono gli  inquadramenti  per
passaggio a profili professionali di qualifica  funzionale  superiore
che sono effettuati secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  merito
della prova selettiva. 
  5. Gli inquadramenti di cui alle disposizioni del presente articolo
avranno, agli effetti giuridici ed economici, decorrenza  dalla  data
di entrata in vigore della  legge  17  dicembre  1986,  n.  890.  Gli
inquadramenti successivi degli idonei avranno, a tutti  gli  effetti,
decorrenza dalla data in cui si e' reso disponibile  il  posto  nella
relativa dotazione organica di profilo professionale. 
  6. Le domande di inquadramento  dovranno  essere  presentate  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento. 
 
          Nota all'art. 7:
             - Per la legge n. 890/1986 si veda la nota al titolo.