IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1' aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, e' ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.