IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
termine previsto dall'articolo 114 della legge  1'  aprile  1981,  n.
121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli
appartenenti alle Forze di polizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 aprile 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1'  aprile  1981,
n. 121, concernente nuovo  ordinamento  della  Amministrazione  della
pubblica  sicurezza,  prorogato  da  ultimo   dall'articolo   1   del
decreto-legge 21 aprile 1989,  n.  135,  convertito  dalla  legge  14
giugno 1989, n. 235, e' ulteriormente prorogato  fino  alla  data  di
entrata in vigore della normativa organica di  cui  all'articolo  98,
terzo comma, della Costituzione.