Art. 2.
  1.  Al  secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976,
n.  898, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Di tale deposito
e'  effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai
proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni".
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il secondo comma dell'art. 5 della citata legge n.
          898/1976 vedi precedente nota all'art. 1.