Art. 2. 1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Di tale deposito e' effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni".
Nota all'art. 2: - Per il secondo comma dell'art. 5 della citata legge n. 898/1976 vedi precedente nota all'art. 1.