Art. 5. 1. Il Ministero della difesa e' tenuto a riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori. 2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma dello stesso articolo. 3. Il Ministro della difesa emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni attuative ed esercita il controllo necessario per assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. 4. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto nonche' i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.
Note all'art. 5: - Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, sono cosi' formulati: "Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277. Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese. La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario". - Il testo dell'art. 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con D.P.R. n. 939/1983, e' il seguente: "Art. 5. - Le provviste, i lavori ed i servizi ad economia possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilita' degli organi all'uopo incaricati: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) in entrambi i modi, e cioe' parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario. 1) Sono eseguibili in amministrazione diretta: i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi della stessa amministrazione; le provviste a pronta consegna, precedute dalla sola lettera di ordinazione, fino al limite di L. 3.000.000. 2) Sono eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o i lavori affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacita' o idoneita'. I corrispondenti atti negoziali debbono essere preceduti da preventivi di almeno tre ditte, salvo che l'importo delle commesse non superi L. 7.000.000 ovvero che la specialita' delle commesse medesime renda necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona. Tra i preventivi acquisiti e', di massima, prescelto quello che offre il prezzo piu' basso; qualora la scelta non cada sull'offerente che ha proposto il prezzo piu' basso devono essere verbalizzate le valutazioni tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta. Le contrattazioni relative debbono essere effettuate sulla base di progetti esecutivi predisposti, qualora necessario, dai competenti organi tecnici e devono altresi' indicare le condizioni di esecuzione delle provviste o dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. Deve essere inoltre prevista, nello stesso atto negoziale, la facolta' per l'amministrazione di provvedere alle provviste ed ai lavori a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia, qualora l'assuntore stesso manchi ai patti concordati. Per i lavori ed i servizi a pronta esecuzione, sempre che l'importo della commessa non superi il valore di L. 7.000.000, il provvedimento con il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale".