Art. 5.
  1.  Il Ministero della difesa e' tenuto a riservare una quota delle
forniture  e  delle  lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti
insediati  nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed
artigiane ivi ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.
  2.  Per  il  raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella
misura  prevista  dal  primo  comma dell'articolo 113 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del
30  per  cento,  si seguono le procedure previste dal secondo e terzo
comma dello stesso articolo.
  3.  Il  Ministro  della  difesa emana, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni
attuative  ed  esercita  il  controllo  necessario  per assicurare il
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
  4.  I  singoli  reparti,  con  la procedura del cottimo fiduciario,
prevista  dall'articolo  5 del regolamento per i lavori, le provviste
ed  i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali
e  periferici  del  Ministero della difesa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati
ad  impegnare,  con  le  forme  procedurali  ad economia, le quote di
miglioramento  vitto  nonche'  i controvalori ottenuti dai riporti in
economia   dei   generi   di   spettanza,  ferma  restando  l'attuale
consistenza dei riporti medesimi.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  primo,  secondo  e  terzo comma dell'art. 113 del
          testo unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,
          approvato con D.P.R. n.  218/1978, sono cosi' formulati:
             "Salve  le  disposizioni piu' favorevoli contenute nelle
          leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni  dello
          Stato,  alle  aziende autonome, agli enti di gestione, alle
          aziende a partecipazione statale,  agli  enti  di  sviluppo
          agricolo,  ai  consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
          industriale nel Mezzogiorno,  nonche'  agli  enti  pubblici
          indicati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  emanato  su  proposta  del  Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il
          Ministro  per  l'industria,  commercio  e  artigianato,  di
          riservare  il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad
          esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate
          nei  territori  indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero
          Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo
          1956, n.  277.
             Le   amministrazioni  e  gli  enti  indicati  nel  comma
          precedente sono tenuti a bandire una gara a parte  per  una
          quota  non  inferiore  al  30  per  cento delle forniture e
          lavorazioni di ciascun  anno  finanziario,  riservata  alle
          imprese  indicate  nello  stesso comma, fatta eccezione per
          quelle   forniture   e   lavorazioni    tecnicamente    non
          frazionabili,  o  che  non  possono essere effettuate dalle
          predette imprese.
             La  percentuale  che  viene esclusa dalla riserva del 30
          per cento sara' comunque recuperata  con  il  proporzionale
          aumento  delle  lavorazioni  e delle forniture che le ditte
          ubicate nei territori di cui al primo comma sono  in  grado
          di  offrire,  fino a raggiungere una quota non inferiore al
          30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun
          anno finanziario".
             -  Il testo dell'art. 5 del regolamento per i lavori, le
          provviste ed i servizi da eseguirsi in  economia  da  parte
          degli  organi  centrali  e  periferici  del Ministero della
          difesa, approvato con D.P.R. n.  939/1983, e' il  seguente:
             "Art.  5.  -  Le  provviste,  i  lavori  ed i servizi ad
          economia  possono  essere  eseguiti,   sotto   la   diretta
          responsabilita' degli organi all'uopo incaricati:
               a) in amministrazione diretta;
               b) a cottimo fiduciario;
               c)   in   entrambi   i   modi,   e   cioe'   parte  in
          amministrazione e parte a cottimo fiduciario.
             1) Sono eseguibili in amministrazione diretta:
              i   lavori  ed  i  servizi  per  i  quali  non  occorre
          l'intervento di alcun imprenditore;  essi  sono  effettuati
          con    materiali,    utensili    e   mezzi   della   stessa
          amministrazione;
              le  provviste  a  pronta consegna, precedute dalla sola
          lettera di ordinazione, fino al limite di L. 3.000.000.
             2)  Sono  eseguibili  a cottimo fiduciario i servizi, le
          provviste o i lavori affidati direttamente a  persone  o  a
          ditte di notoria capacita' o idoneita'.
             I corrispondenti atti negoziali debbono essere preceduti
          da preventivi di almeno  tre  ditte,  salvo  che  l'importo
          delle  commesse  non  superi  L.  7.000.000  ovvero  che la
          specialita' delle commesse  medesime  renda  necessario  il
          ricorso ad una determinata ditta o persona.
             Tra  i  preventivi  acquisiti  e', di massima, prescelto
          quello che offre il prezzo piu' basso;  qualora  la  scelta
          non  cada  sull'offerente  che  ha  proposto il prezzo piu'
          basso   devono   essere   verbalizzate    le    valutazioni
          tecnico-economiche che hanno indotto a tale scelta.
             Le  contrattazioni  relative  debbono  essere effettuate
          sulla  base  di  progetti  esecutivi  predisposti,  qualora
          necessario, dai competenti organi tecnici e devono altresi'
          indicare le condizioni di esecuzione delle provviste o  dei
          lavori,  i  relativi  prezzi, le modalita' di pagamento, le
          penalita' da  infliggere  in  caso  di  ritardo,  l'obbligo
          dell'assuntore  di  uniformarsi a sua cura e spese, a tutte
          le disposizioni delle leggi e dei  regolamenti  vigenti  in
          materia.
             Deve   essere   inoltre   prevista,  nello  stesso  atto
          negoziale, la facolta' per l'amministrazione di  provvedere
          alle  provviste  ed  ai  lavori  a  rischio  e pericolo del
          cottimista  e  di  risolvere  l'accordo  mediante  semplice
          denuncia,   qualora  l'assuntore  stesso  manchi  ai  patti
          concordati.
             Per  i  lavori  ed i servizi a pronta esecuzione, sempre
          che l'importo della commessa non superi  il  valore  di  L.
          7.000.000,  il  provvedimento  con  il quale viene disposta
          l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale".