Art. 8. 1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' aggiunto il seguente: "Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 898/1976, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16. - Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del comandante territoriale. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nell'annessa tabella C) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani stessi. Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorita' militare, che dovra' esprimere il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole. Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa".