Art. 8.
  1.  Dopo  l'ultimo  comma  dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, e' aggiunto il seguente:
  "Qualora  le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della
difesa  dichiara,  con  proprio  decreto,  non soggette in tutto o in
parte  al  regime  previsto  dal  presente  articolo  nell'ambito dei
territori  e  delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A),
B)  e  C),  le  aree  che  non  siano  direttamente  o indirettamente
interessate ad opere o installazioni di difesa".
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 898/1976,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  16.  -  Nel  territorio  dei  comuni militarmente
          importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione
          di   strade   di   sviluppo  superiore  ai  500  metri,  le
          edificazioni, l'uso di grotte e  cavita'  sotterranee  e  i
          rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di
          quelli   catastali,   non   possono   avere   luogo   senza
          autorizzazione del comandante territoriale.
             Nel   territorio   dei   comuni   costieri  militarmente
          importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni
          ed  i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle
          opere marittime in genere non possono aver luogo  senza  la
          preventiva autorizzazione del comandante territoriale.
             Nelle  zone costiere e nelle isole indicate nell'annessa
          tabella C) l'uso delle grotte,  gallerie  e  altre  cavita'
          sotterranee,  entro  il  limite  di cento metri dal demanio
          marittimo o dal ciglio dei terreni elevati  sul  mare,  non
          puo'   aver   luogo  senza  autorizzazione  del  comandante
          territoriale.
             Per   le   strade,   salvo  quanto  disposto  dal  comma
          successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai
          porti  e  ai  porti  turistici,  l'autorizzazione di cui al
          primo  e  secondo  comma  del  presente  articolo  non   e'
          richiesta  se sono previsti dai piani urbanistici approvati
          nel  loro  complesso  su  conforme  parere  del  comandante
          territoriale  e  se  sono eseguiti in conformita' dei piani
          stessi.
             Per  i  progetti delle opere stradali intercomunali deve
          essere sentita la predetta autorita' militare,  che  dovra'
          esprimere  il proprio parere nel termine di novanta giorni;
          decorso tale termine la  mancata  pronuncia  equivale  alla
          espressione del parere favorevole.
            Qualora  le  esigenze  della  difesa  lo  consentano,  il
          Ministro della difesa dichiara, con  proprio  decreto,  non
          soggette  in  tutto  o  in  parte  al  regime  previsto dal
          presente articolo nell'ambito dei territori  e  delle  zone
          costiere,  indicati  nelle  annesse tabelle A), B) e C), le
          aree  che   non   siano   direttamente   o   indirettamente
          interessate ad opere o installazioni di difesa".