Art. 9.
  1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898, sono sostituiti dai seguenti:
  "Le  disposizioni  di  cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno
1935,  n.  1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si
applicano  anche  nelle  zone  del territorio nazionale dichiarate di
importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di
concerto  con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale.
  L'autorizzazione  del  prefetto e il parere dell'autorita' militare
previsti  per  gli  atti di alienazione totale o parziale di immobili
dalla  legge  3  giugno  1935,  n.  1095,  modificata  dalla legge 22
dicembre   1939,  n.  2207,  non  sono  richiesti  per  gli  atti  di
alienazione   totale   o   parziale   a  cittadini  italiani  o  alle
amministrazioni  dello  Stato,  ivi  comprese le aziende autonome, ai
comuni,  alle  province  e agli altri enti locali, alle regioni, agli
enti  pubblici  economici,  nonche'  ad ogni altra persona giuridica,
pubblica o privata, di nazionalita' italiana.
  Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto
di  autorizzazione  prefettizia  deve  essere  emanato entro sessanta
giorni   dalla  presentazione  della  domanda.  In  tale  termine  e'
computato    anche   quello   di   quarantacinque   giorni   concesso
all'autorita'  militare competente per esprimere il proprio parere in
ordine  alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine
di  quarantacinque  giorni,  qualora  l'autorita'  militare non abbia
fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende
favorevolmente dato.
  L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di
alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione
dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata concessa.
  Il  diniego  di  autorizzazione  deve  essere motivato. Gli atti di
alienazione   di  immobili  e  le  relative  trascrizioni  presso  le
conservatorie  immobiliari  eseguiti  tra il 12 gennaio 1977 ed il 31
dicembre  1984  sono  riconosciuti  giuridicamente validi a tutti gli
effetti".
 
          Note all'art. 9:
             -  Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 898/1976,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  18.  - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
          della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla  legge
          22  dicembre  1939, n.  2207, si applicano anche nelle zone
          del territorio nazionale dichiarate di importanza  militare
          con  decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto
          con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta
          Ufficiale.
             L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita'
          militare previsti per gli  atti  di  alienazione  totale  o
          parziale  di  immobili  dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095,
          modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non  sono
          richiesti  per  gli atti di alienazione totale o parziale a
          cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato,  ivi
          comprese  le  aziende  autonome, ai comuni, alle province e
          agli altri enti locali, alle regioni,  agli  enti  pubblici
          economici,   nonche'   ad  ogni  altra  persona  giuridica,
          pubblica o privata, di nazionalita' italiana.
             Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma,
          il  decreto  di  autorizzazione  prefettizia  deve   essere
          emanato  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione della
          domanda. In tale  termine  e'  computato  anche  quello  di
          quarantacinque   giorni   concesso  all'autorita'  militare
          competente per esprimere il proprio parere in  ordine  alle
          istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di
          quarantacinque giorni,  qualora  l'autorita'  militare  non
          abbia  fatto  pervenire al prefetto il richiesto parere, lo
          stesso si intende favorevolmente dato.
             L'autorizzazione  del prefetto, da allegare in originale
          all'atto di alienazione, perde  efficacia  qualora  non  si
          proceda  alla  stipulazione  dell'atto  entro  sei mesi dal
          giorno in cui e' stata concessa.
             Il  diniego  di autorizzazione deve essere motivato. Gli
          atti di alienazione di immobili e le relative  trascrizioni
          presso  le  conservatorie  immobiliari  eseguiti  tra il 12
          gennaio 1977 ed  il  31  dicembre  1984  sono  riconosciuti
          giuridicamente validi a tutti gli effetti.
             Gli  atti compiuti per interposta persona, in violazione
          delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939,  n.
          2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli.
             Il  responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi
          a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000".
             - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 1095/1935
          (Norme per il trapasso  di  proprieta'  dei  beni  immobili
          nelle  province  di  confine  terrestre),  modificata dalla
          legge n. 2207/1939, e' il seguente:
             "Art. 1. - Alle disposizioni della legge 1› giugno 1931,
          n. 886, sono aggiunte le seguenti:
             Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni
          immobili  siti  nelle  zone  delle  province   di   confine
          terrestre  devono  essere  sottoposti  all'approvazione del
          prefetto della provincia.
             L'approvazione  e' necessaria anche per l'aggiudicazione
          di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.
             In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati
          sono privi di efficacia giuridica.
             Il  prefetto,  previo  parere  dell'autorita'  militare,
          provvede in materia  entro  sei  mesi  dalla  presentazione
          della  domanda.   L'approvazione  non  puo'  essere data in
          difformita' del parere dell'autorita' militare. Il  rifiuto
          dell'approvazione  non  e'  motivato,  ma  e'  passibile di
          ricorso  in  via  gerarchica  al  Governo   del   Re,   con
          provvedimento insindacabile.
             Art. 2. - I conservatori delle ipoteche non procederanno
          alla trascrizione degli atti previsti nel precedente art. 1
          se  non  sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione
          prefettizia".