Art. 9. 1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono sostituiti dai seguenti: "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalita' italiana. Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorita' militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata concessa. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti".
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 898/1976, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 18. - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalita' italiana. Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorita' militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata concessa. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti. Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000". - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 1095/1935 (Norme per il trapasso di proprieta' dei beni immobili nelle province di confine terrestre), modificata dalla legge n. 2207/1939, e' il seguente: "Art. 1. - Alle disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886, sono aggiunte le seguenti: Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia. L'approvazione e' necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. Il prefetto, previo parere dell'autorita' militare, provvede in materia entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'approvazione non puo' essere data in difformita' del parere dell'autorita' militare. Il rifiuto dell'approvazione non e' motivato, ma e' passibile di ricorso in via gerarchica al Governo del Re, con provvedimento insindacabile. Art. 2. - I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente art. 1 se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia".