Art. 10.
                         Diritto allo studio
  1.  I  permessi  di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il 3
per  cento  delle  unita'  in servizio presso ciascun ente all'inizio
dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
   a)  dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e,
se studenti universitari o post-universitari,  abbiano  superato  gli
esami degli anni precedenti;
   b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo
e, successivamente, quelli che,  nell'ordine,  frequentino  gli  anni
ancora  anteriori,  escluso il primo, ferma restando per gli studenti
universitari e post-universitari la condizione di  cui  alla  lettera
a);
   c)  dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche, che non
si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
  2.  Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la
precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti  che  frequentino
corsi  di  studi  della  scuola  media  inferiore, della scuola media
superiore, universitari o post-universitari.
  3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei  permessi  medesimi  per  lo  tesso
corso  di  studi  e  in  caso  di  ulteriore parita' secondo l'ordine
decrescente di eta'.
  4.  Per  la  concessione  dei  permessi  di cui ai commi 1, 2 e 3 i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi,  il  certificato  di  iscrizione  e al termine degli stessi il
certificato di frequenzaa e quello degli esami sostenuti.
  5.  Per  quanto  non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
  6.  Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche
per  ambiti  territoriali  delimitati  da  definirsi   in   sede   di
contrattazione   decentrata  a  livello  di  ente  nei  limiti  della
percentuale complessiva di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 10:
             Il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  395/1988 e' il
          seguente:
             "Art. 3 (Diritto allo studio). - 1. Al fine di garantire
          il diritto allo studio sono concessi permessi  straordinari
          retribuiti,  nella  misura  massima  di  centocinquanta ore
          annue individuali.
             2.  I  permessi  di  cui al comma 1 sono concessi per la
          frequenza di corsi finalizzati al conseguimento  di  titoli
          di studi in corsi universitari, postuniversitari, di scuole
          di istruzione  primaria,  secondaria  e  di  qualificazione
          professionale,    statali,    pareggiate    o    legalmente
          riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di
          studio   legali   o  attestati  professionali  riconosciuti
          dall'ordinamento pubblico.
             3.  Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2
          vanno  osservate,  garantendo  in   ogni   caso   le   pari
          opportunita', le seguenti modalita':
               a)   i   dipendenti  che  contemporaneamente  potranno
          usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di
          lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare
          il tre per  cento  del  totale  delle  unita'  in  servizio
          all'inizio  di  ogni  anno,  con  arrotondamento all'unita'
          superiore;
               b)  a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare
          le attivita' didattiche i dipendenti che  non  abbiano  mai
          usufruito  dei permessi relativi al diritto allo studio per
          lo stesso corso;
               c)  il  permesso  per  il  conseguimento dei titoli di
          studio o di attestati professionali di cui al comma 2  puo'
          essere  concesso  anche in aggiunta a quello necessario per
          le attivita' formative programmate dall'amministrazione.
             4.  Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1,
          2  e  3  ha  diritto,  salvo  eccezionali  ed  inderogabili
          esigenze  di  servizio,  a turni di lavoro che agevolino la
          frequenza ai corsi e la preparazione agli esami  e  non  e'
          obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
          giorni festivi e di riposo settimanale.
             5.  Il  conseguimento  di un significativo accrescimento
          della professionalita' del singolo dipendente,  documentato
          dal   titolo   di   studio  o  da  attestati  professionali
          conseguiti, costituira'  titolo  di  servizio  da  valutare
          secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di
          appartenenza.
             6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di
          cui  al  comma  2  e'  tenuto  a  presentare  alla  propria
          amministrazione   idonea   certificazione  in  ordine  alla
          iscrizione ed alla  frequenza  alle  scuole  ed  ai  corsi,
          nonche'  agli  esami  finali  sostenuti.  In mancanza delle
          predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono
          considerati come aspettativa per motivi personali.
             7.  In  sede  di contrattazione di comparto e decentrata
          potranno  essere  definite,   ove   necessario,   ulteriori
          modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione
          e la frequenza ai corsi di  cui  al  presente  articolo  ed
          ulteriori   discipline   per   rispondere   alle   esigenze
          specifiche dei singoli comparti".