Art. 12.
        Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti
  1.  Il  fondo  di incentivazione di cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, resta disciplinato
dalla suddetta disposizione fino al 31 dicembre 1988.
  2.  Per le finalita' di cui all'art. 13, a decorrere dal 1› gennaio
1989 e' costituito presso ciascun ente  un  fondo  annuo,  denominato
"Fondo  per  il  miglioramento  dell'efficienza  degli  enti", che e'
alimentato:
   a)  da  una somma pari al corrispettivo di 250 ore annue di lavoro
straordinario per ciascun dipendente negli importi  spettanti  al  31
dicembre  1988,  esclusi  quelli  con  qualifiche  dirigenziali  ed i
destinatari dell'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
   b) dall'importo destinato nell'anno 1986 alla corresponsione delle
maggiorazioni di stipendio per turni di  servizio  ed  all'erogazione
dell'indennita'    meccanografica,    maggiorato    della   eventuale
integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1988;
   c) dall'ammontare delle disponibilita' di cui all'art. 23, commi 1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8  maggio  1987,  n.
267,  per  la  corresponsione  dell'indennita'  di  funzione  e della
indennita' speciale;
   d)  dalla  quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di
cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8  maggio
1987,  n.  267,  incrementato  a decorrere dal 1› gennaio 1990 di una
quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari;
   e)  dalle  somme  destinate  nell'anno  1988  all'erogazione delle
indennita' previste dall'art. 30 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  maggio 1976, n. 411, con le modifiche di cui all'art.
55, comma primo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
ottobre  1979,  n. 509, ad eccezione di quelle spettanti direttamente
ai dipendenti degli enti in base a specifiche disposizioni di  legge.
  3.  Il fondo di cui al comma 2 e' integrato, in presenza di effetti
finanziari positivi conseguenti  all'intensificazione  dell'attivita'
svolta dagli enti, con una quota:
   a)  delle  maggiori  entrate effettivamente conseguite per effetto
della realizzazione di piani predisposti dagli enti finalizzati  alla
lotta  all'evasione  contributiva  ed  alla  realizzazione di crediti
contributivi e relativi interessi;
   b) delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od
adeguamento,  secondo  la   normativa   vigente,   di   corrispettivi
finalizzati  alla  erogazione  di  servizi  piu' qualificati a favore
dell'utenza;
   c)  di  economie  di  gestione conseguenti a riduzioni di spese di
funzionamento eventualmente  realizzate  dagli  enti,  a  parita'  di
quantita'  e  qualita'  di  servizi  resi  per  effetto dell'ottimale
utilizzazione dei fattori  di  produzione,  con  esclusione  comunque
delle  spese  per  manutenzione,  acquisto e rinnovo di attrezzature;
tali economie, in presenza  di  disavanzo  di  amministrazione,  sono
utilizzabili  solo  a fronte di iniziative che producono la riduzione
del detto disavanzo.
  4.  L'aumento  delle  entrate  e la riduzione delle spese di cui al
comma 3 sono determinate ponendo  a  raffronto,  per  ciascuna  delle
quote   previste   nel   medesimo  comma  le  risultanze  complessive
dell'ultimo bilancio consuntivo deliberato con quelle  corrispondenti
dell'anno  1988,  preso  a  riferimento per il periodo di vigenza del
presente regolamento.
  5.  Le  quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede
di contrattazione decentrata a livello di ente.
  6.  Per gli enti destinatari dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e per gli enti destinatari di analoghe disposizioni  la  quota
aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 e' posta a carico dello
stanziamento derivante dall'applicazione del  comma  3  del  predetto
art.  18,  ovvero  dello stanziamento derivante dalle citate analoghe
disposizioni.
  7. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 non
sono utilizzabili  per  le  medesime  finalita'  che  danno  luogo  a
compensi  a  carico dello stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 18
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo  dell'art.  12 del D.P.R. n. 267/1987 e' il
          seguente:
             "Art.  12  (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di
          promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del
          lavoro  anche  sul  piano  territoriale  e  di  favorire la
          realizzazione dei progetti di cui all'art. 11, a  decorrere
          dal  1›  gennaio 1987, e' costituito presso ciascun ente un
          fondo annuo di incentivazione alimentato:
              con   un   importo   pari   alla   differenza   tra  il
          corrispettivo del monte-ore annuo di  lavoro  straordinario
          di   cui   all'art.  14,  ultimo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,  n.   346  (250
          ore  per  ciascun  dipendente  esclusi  i  dirigenti  ed il
          personale medico di cui all'art. 13 della legge  12  giugno
          1984,  n.  222), calcolato in base ai compensi vigenti alla
          data del  31  dicembre  1985  per  il  primo  anno,  e  con
          riferimento  a  quelli  dell'anno immediatamente precedente
          per quelli successivi,  ed  il  corrispettivo  della  somma
          utilizzata  per  lavoro  straordinario ai sensi dell'art. 9
          del presente decreto;
              con  l'importo  di  cui  all'art.  14  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n.  13,  pari
          allo  0,80%  del  monte  salari  annuo  dell'ente,  per  le
          finalita' indicate nello stesso decreto;
              con un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986
          alla corresponsione dele  maggiorazioni  di  stipendio  per
          turni  di  servizio pomeridiani, notturni e festivi e della
          indennita' meccanografica che in quanto tale e'  soppressa.
             2.   Il   fondo  di  incentivazione  e'  destinato  alla
          copertura delle seguenti spese:
              concorso  agli  oneri  per  le prestazioni di lavoro in
          turni pomeridiani, notturni o festivi fino alla concorrenza
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  1986 per le prestazioni
          medesime;
              compensi  incentivanti  la  realizzazione  dei progetti
          strumentali e di risultato;
              eventuale  concorso al finanziamento di progetti-pilota
          individuati a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  1› febbraio 1986, n. 13, ed assegnati ai
          singoli enti secondo quanto disposto  dal  successivo  art.
          15".
             - Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 88/1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), e'  il  seguente:  "1.  A
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, al personale degli enti pubblici disciplinati  dalla
          legge  20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di
          direttore o consigliere capo  ed  equiparate  ovvero  delle
          qualifiche  inferiori  della  ex-categoria  direttiva, alla
          data degli inquadramenti operati in attuazione delle  norme
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
          1976, n. 411, e' esteso ad personam,  e  sulla  base  delle
          anzianita'  di  servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
          riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico  ed
          economico  degli  ispettori  generali  e  dei  direttori di
          divisione di cui all'art. 61  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748, e successive
          modifiche e integrazioni".
             -  Il  testo  dell'art.  23 del D.P.R. n. 267/1987 e' il
          seguente:
             "Art.  23  (Indennita'). - 1. A decorrere dal 1› gennaio
          1987 sono soppresse le disposizioni  di  cui  all'art.  14,
          comma  quinto, all'art.  28 secondo, quarto e quinto comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  ottobre
          1979, n. 509 e, fatto salvo quanto disposto dal decreto del
          Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, all'art.
          24  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 giugno
          1983, n. 346.
             2.  In  corrispondenza della soppressione delle suddette
          norme e dei relativi stanziamenti,  e'  istituito  apposito
          fondo  per  l'attribuzione delle indennita' di cui ai commi
          successivi del presente articolo in misura pari alla  spesa
          non piu' sostenibile per effetto del comma 1 ed a una somma
          corrispondente a L.  7.000  pro-capite  per  13  mensilita'
          nell'anno.
             3.    Al   personale   al   quale   vengono   attribuite
          responsabilita' connesse alla gestione  di  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  con  compiti  di  direzione di
          strutture e/o unita' operative, nonche' la  cura  di  piani
          e/o  progetti che appartengono alle qualifiche funzionali a
          partire dalla VI e superiori, puo' essere  corrisposta  una
          specifica  indennita'  funzionale  da  determinarsi secondo
          criteri stabiliti con la contrattazione articolata e  nella
          misura  annua rispettivamente non superiore al 5%, 7%, 8% e
          12% del livello base per  i  dipendenti  appartenenti  alle
          qualifiche VI, VII, VIII e IX.
             4.  Sempre  previa determinazione dei criteri in sede di
          contrattazione decentrata puo' altresi'  essere  attribuita
          al  personale  chiamato a svolgere attivita' in particolari
          condizioni di disagio, gravosita' o  complessita',  nonche'
          funzioni  di  coordinamento nell'ambito di compiti previsti
          nei  profili  professionali  della  medesima  qualifica  di
          appartenenza  o di quelle inferiori o infine che richiedono
          particolare e  piu'  elevata  esperienza,  "una  indennita'
          speciale"  nelle seguenti misure massime annuali riferite a
          ciascuna qualifica funzionale:
              1› livello   . . . . . . . . . . . . . .  150.000 annue
              2› livello   . . . . . . . . . . . . . .  165.000 annue
              3› livello   . . . . . . . . . . . . . .  175.000 annue
              4› livello   . . . . . . . . . . . . . .  200.000 annue
              5› livello   . . . . . . . . . . . . . .  225.000 annue
              6› livello   . . . . . . . . . . . . . .  250.000 annue
              7› livello   . . . . . . . . . . . . . .  300.000 annue
              8› livello   . . . . . . . . . . . . . .  350.000 annue
              9› livello   . . . . . . . . . . . . . .  400.000 annue
             5.  L'ammontare  delle suddette indennita' deve comunque
          essere contenuta nello stanziamento del  fondo  di  cui  al
          comma  2.  In  ogni  caso  l'eventuale  attribuzione  delle
          indennita'   in   parola   deve   essere   finalizzata   al
          miglioramento della funzionalita' degli enti".
             -  I  testi  dell'art.  30  del  D.P.R.  n.  411/1976  e
          dell'art. 55 del D.P.R. n. 509/1979 sono,  rispettivamente,
          i seguenti:
             "Art.  30 (Altre competenze). - Le indennita' previste o
          derivanti da norme di legge in relazione alla  peculiarita'
          o  agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie
          di dipendenti sono corrisposte con le  identiche  modalita'
          al  personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno
          ricercate le norme di legge, valide anche in altri  settori
          lavorativi,  che  prevedono  compensi,  da corrispondere al
          personale,  per   situazioni   lavorative   particolarmente
          gravose  in  zone  disagiate  lontane da centri abitati, in
          condizioni di rischio  per  l'uso  di  mezzi  di  lavoro  e
          materiali  (cloro,  acido solforico, ecc.), rischi di volo,
          per  la  reperibilita'  sia  notturna   che   diurna,   per
          compensare   gli   interventi  urgenti  per  emergenze  non
          prevedibili.
             Ai  funzionari  del  ruolo  professionale  che  svolgono
          effettivamente attivita' legale  e'  attribuita  una  quota
          pari  all'80%  delle  somme  riscosse dall'ente a titolo di
          competenze di procuratore  ed  onorari  di  avvocato.  Tale
          quota e' ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio
          in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli  avvocati
          e  procuratori  con  piu' di 3 anni di servizio e gli altri
          avvocati e procuratori rispettivamente secondo  i  seguenti
          coefficienti: 2; 1,5; 1.
             Le  competenze professionali corrisposte per l'attivita'
          prestata dagli altri appartenenti  al  ruolo  professionale
          sono  ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra
          i dipendenti  che  svolgono  l'attivita'  professionale  in
          relazione  alla  quale  le  competenze  stesse  sono  state
          giudizialmente liquidate".
             "Art.  55 (Norma di rinvio). - Ad integrazione di quanto
          previsto dall'art. 30  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 maggio 1976, n. 411 e con il procedimento di
          cui ai primi due  commi  del  precedente  art.  3,  per  il
          personale   degli  enti  di  ricerca  e  degli  altri  enti
          caratterizzati da attivita' organizzate  secondo  modalita'
          di  tipo  industriale  o  svolte  in  regime  di paragone o
          concorrenza con aziende  private,  saranno  individuate,  a
          parita' di presupposti oggettivi e soggettivi, le norme dei
          contratti collettivi istitutive di speciali indennita'  per
          situazioni   lavorative   che,  per  la  natura  o  per  la
          dislocazione delle  attivita'  o  in  relazione  a  vincoli
          legislativi  di  sicurezza e di protezione dei lavoratori e
          delle  popolazioni,   comportino   indeclinabili   obblighi
          accessori  rispetto  alla  normale  prestazione  di lavoro,
          disagio, rischio o gravosita' (quali ad  esempio  l'obbligo
          di  reperibilita',  l'intervento  urgente per emergenze, la
          dislocazione della sede di servizio in localita' lontana da
          centri  urbani in zone prive di infrastrutture sociali e di
          ricettivita' abitativa  e  prive  di  adeguati  servizi  di
          trasporto,  le  campagne oceanografiche, la responsabilita'
          di operazioni di impianti, il rischio di cambio di  valuta,
          il trasporto di valori)".
             Per comodita' di consultazione, si riportano i primi due
          commi dell'art. 3 del D.P.R. n. 509/1979:
             "Nell'ambito  e  nei  limiti  della disciplina di cui al
          presente  accordo  sono  consentiti  accordi  articolati  a
          livello  di  singolo  ente o gruppi di enti similari per le
          seguenti aree di intervento:
              formazione  e  aggiornamento  professionale, nel quadro
          dei programmi generali;
              sistemi,   criteri   e   modalita'   per  riscontri  di
          produttivita', sistemi incentivanti  e  connesse  verifiche
          anche  sul  piano  della  organizzazione  del  lavoro,  con
          riferimento allo stato di  avanzamento  dei  programmi  e/o
          delle attivita';
              modalita'   di   valutazione   ad  ogni  effetto  della
          diversita' di orario di lavoro rispetto agli altri  settori
          del pubblico impiego;
              rapporti   di  lavoro  a  tempo  definito  e  contratti
          previsti dal'art.  36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
              criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui
          all'art.  24 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
             Gli  accordi  di  cui al precedente comma sono stipulati
          tra  l'ente  o  gli  enti  interessati  e  le   federazioni
          sindacali     nazionali     di    categoria    maggiormente
          rappresentative su base nazionale e sono recepiti  da  ogni
          ente   con   apposite   deliberazioni   del   consiglio  di
          amministrazione, soggette -  ove  comportino  modificazioni
          dei  regolamenti  organici - alle procedure di approvazione
          di cui all'art.  29 della legge 20 marzo 1975, n. 70".
             -  Gli  enti  destinatari  dell'art.  18  della legge n.
          88/1989 sono l'I.N.P.S. e L'I.N.A.I.L.; il testo  di  detto
          art. 18 e' il seguente:
             "Art.  18  (Progetti  speciali).  -  1.  In relazione ad
          impegni   derivanti   dall'attuazione    di    disposizioni
          legislative   sull'erogazione  delle  prestazioni  e  sulla
          riscossione ed accreditamento  dei  contributi  ovvero  per
          particolari esigenze organizzative connesse a tali settori,
          l'Istituto elabora progetti a termine  finalizzati  a  tali
          scopi  da  realizzare  anche  attraverso  la  selezione  ed
          assunzione  di  personale,  su  base  regionale,   mediante
          contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.
             2.   Con  la  contrattazione  articolata  di  ente  sono
          stabiliti i criteri per la corresponsione, al  personale  e
          ai   dirigenti   che   partecipano   alla   elaborazione  e
          realizzazione dei progetti di cui al comma 1,  di  compensi
          incentivanti la produttivita'.
             3.   Al  finanziamento  di  quanto  previsto  dai  commi
          precedenti si provvede mediante  una  quota  non  superiore
          allo  0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di
          previsione dell'Istituto".