Art. 12. Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti 1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 31 dicembre 1988. 2. Per le finalita' di cui all'art. 13, a decorrere dal 1 gennaio 1989 e' costituito presso ciascun ente un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti", che e' alimentato: a) da una somma pari al corrispettivo di 250 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente negli importi spettanti al 31 dicembre 1988, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali ed i destinatari dell'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88; b) dall'importo destinato nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio ed all'erogazione dell'indennita' meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1988; c) dall'ammontare delle disponibilita' di cui all'art. 23, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per la corresponsione dell'indennita' di funzione e della indennita' speciale; d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, incrementato a decorrere dal 1 gennaio 1990 di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari; e) dalle somme destinate nell'anno 1988 all'erogazione delle indennita' previste dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modifiche di cui all'art. 55, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ad eccezione di quelle spettanti direttamente ai dipendenti degli enti in base a specifiche disposizioni di legge. 3. Il fondo di cui al comma 2 e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dagli enti, con una quota: a) delle maggiori entrate effettivamente conseguite per effetto della realizzazione di piani predisposti dagli enti finalizzati alla lotta all'evasione contributiva ed alla realizzazione di crediti contributivi e relativi interessi; b) delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piu' qualificati a favore dell'utenza; c) di economie di gestione conseguenti a riduzioni di spese di funzionamento eventualmente realizzate dagli enti, a parita' di quantita' e qualita' di servizi resi per effetto dell'ottimale utilizzazione dei fattori di produzione, con esclusione comunque delle spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature; tali economie, in presenza di disavanzo di amministrazione, sono utilizzabili solo a fronte di iniziative che producono la riduzione del detto disavanzo. 4. L'aumento delle entrate e la riduzione delle spese di cui al comma 3 sono determinate ponendo a raffronto, per ciascuna delle quote previste nel medesimo comma le risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo deliberato con quelle corrispondenti dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento. 5. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. 6. Per gli enti destinatari dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per gli enti destinatari di analoghe disposizioni la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 e' posta a carico dello stanziamento derivante dall'applicazione del comma 3 del predetto art. 18, ovvero dello stanziamento derivante dalle citate analoghe disposizioni. 7. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 non sono utilizzabili per le medesime finalita' che danno luogo a compensi a carico dello stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente: "Art. 12 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione dei progetti di cui all'art. 11, a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' costituito presso ciascun ente un fondo annuo di incentivazione alimentato: con un importo pari alla differenza tra il corrispettivo del monte-ore annuo di lavoro straordinario di cui all'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (250 ore per ciascun dipendente esclusi i dirigenti ed il personale medico di cui all'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222), calcolato in base ai compensi vigenti alla data del 31 dicembre 1985 per il primo anno, e con riferimento a quelli dell'anno immediatamente precedente per quelli successivi, ed il corrispettivo della somma utilizzata per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 9 del presente decreto; con l'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari annuo dell'ente, per le finalita' indicate nello stesso decreto; con un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione dele maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi e della indennita' meccanografica che in quanto tale e' soppressa. 2. Il fondo di incentivazione e' destinato alla copertura delle seguenti spese: concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino alla concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime; compensi incentivanti la realizzazione dei progetti strumentali e di risultato; eventuale concorso al finanziamento di progetti-pilota individuati a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed assegnati ai singoli enti secondo quanto disposto dal successivo art. 15". - Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni". - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente: "Art. 23 (Indennita'). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 sono soppresse le disposizioni di cui all'art. 14, comma quinto, all'art. 28 secondo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 e, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346. 2. In corrispondenza della soppressione delle suddette norme e dei relativi stanziamenti, e' istituito apposito fondo per l'attribuzione delle indennita' di cui ai commi successivi del presente articolo in misura pari alla spesa non piu' sostenibile per effetto del comma 1 ed a una somma corrispondente a L. 7.000 pro-capite per 13 mensilita' nell'anno. 3. Al personale al quale vengono attribuite responsabilita' connesse alla gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie con compiti di direzione di strutture e/o unita' operative, nonche' la cura di piani e/o progetti che appartengono alle qualifiche funzionali a partire dalla VI e superiori, puo' essere corrisposta una specifica indennita' funzionale da determinarsi secondo criteri stabiliti con la contrattazione articolata e nella misura annua rispettivamente non superiore al 5%, 7%, 8% e 12% del livello base per i dipendenti appartenenti alle qualifiche VI, VII, VIII e IX. 4. Sempre previa determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata puo' altresi' essere attribuita al personale chiamato a svolgere attivita' in particolari condizioni di disagio, gravosita' o complessita', nonche' funzioni di coordinamento nell'ambito di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori o infine che richiedono particolare e piu' elevata esperienza, "una indennita' speciale" nelle seguenti misure massime annuali riferite a ciascuna qualifica funzionale: 1 livello . . . . . . . . . . . . . . 150.000 annue 2 livello . . . . . . . . . . . . . . 165.000 annue 3 livello . . . . . . . . . . . . . . 175.000 annue 4 livello . . . . . . . . . . . . . . 200.000 annue 5 livello . . . . . . . . . . . . . . 225.000 annue 6 livello . . . . . . . . . . . . . . 250.000 annue 7 livello . . . . . . . . . . . . . . 300.000 annue 8 livello . . . . . . . . . . . . . . 350.000 annue 9 livello . . . . . . . . . . . . . . 400.000 annue 5. L'ammontare delle suddette indennita' deve comunque essere contenuta nello stanziamento del fondo di cui al comma 2. In ogni caso l'eventuale attribuzione delle indennita' in parola deve essere finalizzata al miglioramento della funzionalita' degli enti". - I testi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411/1976 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 509/1979 sono, rispettivamente, i seguenti: "Art. 30 (Altre competenze). - Le indennita' previste o derivanti da norme di legge in relazione alla peculiarita' o agli specifici rischi di lavoro di determinate categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalita' al personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi di volo, per la reperibilita' sia notturna che diurna, per compensare gli interventi urgenti per emergenze non prevedibili. Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attivita' legale e' attribuita una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato. Tale quota e' ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1. Le competenze professionali corrisposte per l'attivita' prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del 90% ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono l'attivita' professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate". "Art. 55 (Norma di rinvio). - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 e con il procedimento di cui ai primi due commi del precedente art. 3, per il personale degli enti di ricerca e degli altri enti caratterizzati da attivita' organizzate secondo modalita' di tipo industriale o svolte in regime di paragone o concorrenza con aziende private, saranno individuate, a parita' di presupposti oggettivi e soggettivi, le norme dei contratti collettivi istitutive di speciali indennita' per situazioni lavorative che, per la natura o per la dislocazione delle attivita' o in relazione a vincoli legislativi di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle popolazioni, comportino indeclinabili obblighi accessori rispetto alla normale prestazione di lavoro, disagio, rischio o gravosita' (quali ad esempio l'obbligo di reperibilita', l'intervento urgente per emergenze, la dislocazione della sede di servizio in localita' lontana da centri urbani in zone prive di infrastrutture sociali e di ricettivita' abitativa e prive di adeguati servizi di trasporto, le campagne oceanografiche, la responsabilita' di operazioni di impianti, il rischio di cambio di valuta, il trasporto di valori)". Per comodita' di consultazione, si riportano i primi due commi dell'art. 3 del D.P.R. n. 509/1979: "Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui al presente accordo sono consentiti accordi articolati a livello di singolo ente o gruppi di enti similari per le seguenti aree di intervento: formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi generali; sistemi, criteri e modalita' per riscontri di produttivita', sistemi incentivanti e connesse verifiche anche sul piano della organizzazione del lavoro, con riferimento allo stato di avanzamento dei programmi e/o delle attivita'; modalita' di valutazione ad ogni effetto della diversita' di orario di lavoro rispetto agli altri settori del pubblico impiego; rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dal'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70; criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati tra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione, soggette - ove comportino modificazioni dei regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70". - Gli enti destinatari dell'art. 18 della legge n. 88/1989 sono l'I.N.P.S. e L'I.N.A.I.L.; il testo di detto art. 18 e' il seguente: "Art. 18 (Progetti speciali). - 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine. 2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttivita'. 3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto".