Art. 13. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti 1. Il fondo di cui all'art. 12 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte ad ottenerre il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura del compenso e' determinata, in rapporto al superamento di uno standard sperimentale di produttivita' di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi definiti con la contrattazione decentrata di cui all'art. 5, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terra' conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attivita' non regolati dagli standard, saranno definite, con la contrattazione decentrata di cui all'art. 5, le modalita' per correlare la misura del compenso ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; b) a compensare le prestazioni di lavoro stroardinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite di un monte ore annuo pari a 120 ore per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale pari a 250 ore annue; restano fermi i commi 6 e 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; d) all'attribuzione di indennita' per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ivi comprese quelle di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; e) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di corresponsione di anticipazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; la somma annua complessiva e' commisurata al 20,8 per cento dell'importo di cui all'art. 12, comma 2, lettera a). 4. Con la contrattazione decentrata a livello di ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 12, puo' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale. 5. La corretta utilizzazione del fondo e' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformita' all'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986), e' il seguente: "Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi. 2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita' - efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate. 3. Con le confederazioni sindacali maggiormante rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'. 4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. 5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad aquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). 6. I progetti di risultato saranno diretti ai influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e si singole linee di prodotto. 7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato. 8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano. 9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati. 10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametrri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto". - Il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 9 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente: "6. Tale limite, in occassione di manifestazioni sportive, di iniziative a carattere culturale ed artistico nonche' di iniziative connesse ad attivita' espletate all'estero, puo' essere superato, previa contrattazione per ente a livello nazionale, fino ad un massimo di 180 ore annue ove siano valutate insufficienti tutte le forme di flessibilita' degli orari previste dal presente decreto. 7. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario e' fissato in 250 ore annue. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attivita' connesse agli organi collegiali e di vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata". - Per il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 267/1987 si veda nelle note all'art. 12. - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 267/1987, come integrato dall'art. 18 del D.P.R. n. 494/1987, e' il seguente: "Art. 13 (Compensi incentivanti la produttivita'). - 1. Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrisposte a seguito di verifica, anche qualitativa, del conseguimento dell'obiettivo programmato nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6 mesi, per le quali siano fissati precisi traguardi intermedi. 2. Per i progetti di risultato il conseguimento dell'obiettivo programmato consiste, ai fini della corrsponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del centro di responsabilita' di risultato degli standards di produttivita' o degli altri indicatori del livello di efficienza del servizio, presi a base per la formulazione dei piani. Relativamente a tali progetti potra' essere prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione al grado di avvicinamento ai valori dello standard o dell'indicatore prefissati, nei limiti in cui siano comunque assicurati significativi miglioramenti nella produttivita' del servizio, da definire con la contrattazione nazionale. 3. L'ammontare dei compensi spettanti per la realizzazione dei progetti sara' fissato in misura oraria per ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto proporzionale fra tali compensi e quello espresso dai valori parametrali degli stipendi previsti dal presente decreto. L'ammontare dei compensi spettanti a ciascun dipendente a seguito della verifica dei risultati sara' determinato in relazione, oltre che alla qualifica rivestita ai seguenti fattori: grado di realizzazione dell'obiettivo; numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel periodo di riferimento del piano; valutazione del dirigente responsabile del progetto in ordine alla capacita' di iniziativa ed all'impegno partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del progetto. I criteri di tale valutazione, che potra' comportare una variazione in piu' o in meno rispetto al valore base del compenso, o nei casi piu' gravi, l'esclusione dal compenso stesso, saranno definiti sulla base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili, con la contrattazione nazionale. Avverso i provvedimenti di esclusione dal compenso e' ammesso ricorso al direttore generale dell'ente, che decide sentita la commissione del personale. Ferma restando la determinazione dei compensi a seguito della verifica dei risultati, una quota di detti compensi, stabilita secondo i rapporti parametrali dei corrispondenti livelli retributivi, verra' corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro. Tale quota sara' corrisposta in rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell'efficienza mediate l'assunzione di criteri di flessibilita' dell'orario, di mobilita', di coinvolgimento negli obiettivi di produttivita' e di innalzamento degli standards dei servizi. La somma annua destinata all'erogazione della quota di cui al precedente comma e' commisurata al 40% dell'importo di cui al primo comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto. 4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti".