Art. 13.
                          Utilizzo del fondo
           per il miglioramento dell'efficienza degli enti
  1.  Il  fondo  di  cui  all'art. 12 e' destinato alla erogazione di
compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo,
per   la   realizzazione  di  piani,  progetti  ed  altre  iniziative
individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte
ad  ottenerre  il  miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi istituzionali.
  2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo e'
finalizzato:
   a)  in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la
produttivita'. La misura del compenso e' determinata, in rapporto  al
superamento  di uno standard sperimentale di produttivita' di base ed
ai diversi  livelli  di  incremento  degli  stessi  definiti  con  la
contrattazione  decentrata  di  cui  all'art. 5, attivando le risorse
necessarie  anche  in  termini  di  formazione  e  mobilita'  per  la
realizzazione  di  obiettivi di produzione programmati; a tal fine si
terra'  conto  delle  disposizioni  dell'art.  12  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e
per i settori di  attivita'  non  regolati  dagli  standard,  saranno
definite,  con  la  contrattazione  decentrata  di cui all'art. 5, le
modalita'  per  correlare  la  misura  del  compenso   ai   risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
   b)  a  compensare  le  prestazioni  di lavoro stroardinario che si
rendessero necessarie  per  fronteggiare  particolari  situazioni  di
lavoro,  connesse anche a carenze di organico, nel limite di un monte
ore annuo pari a 120 ore per il numero dei dipendenti, con un  limite
massimo individuale pari a 250 ore annue; restano fermi i commi 6 e 7
dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  maggio
1987, n. 267;
    c)  a  remunerare  gravose  articolazioni  dell'orario di lavoro,
connesse, in particolare, all'apertura pomeridiana, per  le  esigenze
degli  utenti,  degli  uffici  e  delle strutture ed al funzionamento
delle attrezzature informatiche;
   d)  all'attribuzione  di indennita' per l'esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o  disagi
particolarmente rilevanti, ivi comprese quelle di cui all'art. 23 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1987,  n.  267,
nonche'  alla  reperibilita'  collegata  alla  particolare natura dei
servizi che richiedono interventi di urgenza;
   e)  a  corrispondere  specifici compensi ai dipendenti che abbiano
conseguito un particolare arricchimento professionale a  seguito  del
superamento  di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione
del  sistema  organizzativo  o  tecnologico   e   che   siano   stati
conseguentemente  adibiti  ai  compiti  propri della specializzazione
acquisita.
  3.  I  criteri  per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di
erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti
in  sede  di contrattazione decentrata a livello di ente. Resta fermo
il meccanismo di corresponsione di anticipazione di cui  all'art.  13
del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; la
somma annua complessiva e' commisurata al 20,8 per cento dell'importo
di cui all'art. 12, comma 2, lettera a).
  4.  Con la contrattazione decentrata a livello di ente, la gestione
di una quota del fondo complessivo di cui all'art.  12,  puo'  essere
affidata  a  ciascuna  unita'  funzionale  per  la  realizzazione  di
obiettivi definiti localmente sulla base di  priorita',  indirizzi  e
limiti stabiliti a livello nazionale.
  5.  La  corretta  utilizzazione del fondo e' soggetta a verifica da
parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di  valutazione
anche  esterni,  in conformita' all'art. 12, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
 
          Note all'art. 13:
             -  Il  testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986, recante
          norme risultanti  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo
          intercompartimentale  di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo  1983,  n.  93,  relativo  al
          triennio 1985-1987 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
          1986), e' il seguente:
             "Art.  12  (Produttivita').  - 1. La produttivita' nelle
          pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad  una
          programmazione  per  obiettivi  da  raggiungere in un certo
          tempo e  con  determinate  risorse  e  ad  una  valutazione
          sperimentale  degli  standards  medi di esecuzione, tenendo
          conto della peculiarita' di taluni servizi.
             2.  A  tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni
          iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere
          gradualmente   a   sistemi  effettivi  di  controllo  della
          produttivita'-efficienza e della produttivita' -  efficacia
          delle attivita' di settore opportunamente programmate.
             3.   Con   le   confederazioni   sindacali  maggiormante
          rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano
          di  progetti,  diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza
          degli  accordi  di  comparto  significativi   recuperi   di
          funzionalita' e di produttivita'.
             4.  Il  piano  sara'  costituito  da  progetti  di  tipo
          strumentale e progetti di risultato.
             5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad
          aquisire  nella   pubblica   amministrazione   metodologie,
          strutture   e   tecniche  per  un  corretto  governo  delle
          problematiche  gestionali   dell'amministrazione   pubblica
          (organizzazione  e  programmazione,  tecniche  di gestione,
          nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione
          e procedure informatizzate).
             6.  I  progetti di risultato saranno diretti ai influire
          sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente
          produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva
          e si singole linee di prodotto.
             7.  I  progetti  saranno  normalmente  individuati nella
          contrattazione  di  comparto  o  di  settore,  che   dovra'
          indicare  criteri  e  strumenti  per  la  loro attuazione e
          verifica a livello decentrato.
             8.  Il  Governo  e le altre componenti la delegazione di
          parte  pubblica  attiveranno,  per   le   parti   di   loro
          competenza,  tutte  le  iniziative necessarie per rimuovere
          gli  ostacoli  di  tipo   procedurale,   amministrativo   e
          contabile alla realizzazione del piano.
             9.   A   ogni   livello  negoziale  cui  i  progetti  si
          riferiscono potranno essere costituiti appositi  nuclei  di
          valutazione   (amministrazione-sindacato)  che,  servendosi
          eventualmente  di  centri  specializzati   anche   esterni,
          definiranno  l'impostazione complessiva dei progetti stessi
          e  ne  verificheranno  periodicamente  l'attuazione  ed   i
          risultati.
             10.  Il  premio  di  produttivita'  verra' corrisposto a
          obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametrri
          oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita',
          ma anche  delle  capacita'  di  iniziativa  e  dell'impegno
          partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la
          valutazione di questi ultimi elementi compete,  nell'ambito
          di  criteri generali definiti negli accordi di comparto, al
          dirigente responsabile del progetto".
             -  Il  testo  dei  commi 6 e 7 dell'art. 9 del D.P.R. n.
          267/1987 e' il seguente:
             "6.   Tale   limite,  in  occassione  di  manifestazioni
          sportive, di iniziative a carattere culturale ed  artistico
          nonche'  di  iniziative  connesse  ad  attivita'  espletate
          all'estero, puo' essere superato, previa contrattazione per
          ente  a  livello  nazionale,  fino ad un massimo di 180 ore
          annue ove siano valutate insufficienti tutte  le  forme  di
          flessibilita' degli orari previste dal presente decreto.
             7.  Il  limite  massimo  individuale  di  ore  di lavoro
          straordinario e' fissato  in  250  ore  annue.  Prestazioni
          eccedenti   il   predetto   limite  danno  luogo  a  riposo
          compensativo  o  ad  eccezionali  deroghe   per   attivita'
          connesse  agli  organi collegiali e di vertici dirigenziali
          da definire in sede di contrattazione decentrata".
             -  Per  il  testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 267/1987 si
          veda nelle note all'art. 12.
             -  Il  testo  dell'art.  13 del D.P.R. n. 267/1987, come
          integrato dall'art.  18  del  D.P.R.  n.  494/1987,  e'  il
          seguente:
             "Art.  13 (Compensi incentivanti la produttivita'). - 1.
          Le somme destinate  a  norma  dell'articolo  precedente  ad
          incentivare  la realizzazione dei progetti strumentali o di
          risultato sono corrisposte a  seguito  di  verifica,  anche
          qualitativa,  del  conseguimento dell'obiettivo programmato
          nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6
          mesi,   per   le  quali  siano  fissati  precisi  traguardi
          intermedi.
             2.   Per   i  progetti  di  risultato  il  conseguimento
          dell'obiettivo  programmato   consiste,   ai   fini   della
          corrsponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del
          centro di responsabilita' di risultato degli  standards  di
          produttivita'  o  degli  altri  indicatori  del  livello di
          efficienza del servizio, presi a base per  la  formulazione
          dei  piani.  Relativamente  a  tali  progetti potra' essere
          prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione
          al  grado  di  avvicinamento  ai  valori  dello  standard o
          dell'indicatore  prefissati,  nei  limiti  in   cui   siano
          comunque   assicurati   significativi  miglioramenti  nella
          produttivita'   del   servizio,   da   definire   con    la
          contrattazione nazionale.
             3.   L'ammontare   dei   compensi   spettanti   per   la
          realizzazione dei progetti sara' fissato in  misura  oraria
          per  ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto
          proporzionale fra  tali  compensi  e  quello  espresso  dai
          valori  parametrali  degli  stipendi  previsti dal presente
          decreto.  L'ammontare  dei  compensi  spettanti  a  ciascun
          dipendente  a  seguito  della  verifica dei risultati sara'
          determinato  in  relazione,  oltre   che   alla   qualifica
          rivestita ai seguenti fattori:
              grado di realizzazione dell'obiettivo;
              numero  delle  ore  di  lavoro ordinario effettivamente
          prestate nel periodo di riferimento del piano;
              valutazione  del dirigente responsabile del progetto in
          ordine  alla  capacita'  di   iniziativa   ed   all'impegno
          partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del
          progetto.  I  criteri  di  tale  valutazione,  che   potra'
          comportare  una  variazione  in  piu' o in meno rispetto al
          valore  base  del  compenso,  o  nei   casi   piu'   gravi,
          l'esclusione  dal  compenso  stesso, saranno definiti sulla
          base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili,  con
          la  contrattazione  nazionale.  Avverso  i provvedimenti di
          esclusione dal compenso e'  ammesso  ricorso  al  direttore
          generale  dell'ente,  che decide sentita la commissione del
          personale. Ferma restando la determinazione dei compensi  a
          seguito  della  verifica  dei risultati, una quota di detti
          compensi, stabilita  secondo  i  rapporti  parametrali  dei
          corrispondenti   livelli  retributivi,  verra'  corrisposta
          mensilmente   a   titolo   di   anticipazione   finalizzata
          all'attuazione    dell'insieme    delle   norme   afferenti
          all'organizzazione del lavoro. Tale quota sara' corrisposta
          in  rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi
          di crescita dell'efficienza mediate l'assunzione di criteri
          di    flessibilita'    dell'orario,    di   mobilita',   di
          coinvolgimento  negli  obiettivi  di  produttivita'  e   di
          innalzamento  degli  standards  dei servizi. La somma annua
          destinata all'erogazione della quota di cui  al  precedente
          comma  e'  commisurata  al 40% dell'importo di cui al primo
          comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto.
             4.  La disciplina di cui al presente articolo si applica
          dal 1› gennaio 1987  anche  per  i  progetti  in  corso  di
          realizzazione  a  tale  data.  Per  l'anno  1983 e seguenti
          restano confermate le  deliberazioni  assunte  al  riguardo
          dagli organi di amministrazione degli enti".