Art. 16. Sussidi, borse di studio e mutui edilizi 1. L'ammontare del mutuo edilizio di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e' elevato a lire 100 milioni. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente e fermo rimanendo l'onere complessivo annuo di spesa stabilito dal citato allegato 6, gli enti possono prevedere ulteriori iniziative di rilievo sociale ed assistenziale analogo a quelle gia' contemplate dall'art. 59 del medesimo decreto. 2. Gli importi dei sussidi e delle borse di studio di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono elevati del 25 per cento. 3. Gli aumenti degli importi di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle concessioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 16: - Il testo dell'allegato 6 al D.P.R. n. 509/1979 e' il seguente: "ALLEGATO 6 PRINCIPI INFORMATORI PER LA DISCIPLINA CON CRITERI OMOGENEI DEI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE. La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovra' uniformarsi ai seguenti principi informatori: 1) i sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessita' determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo di 300.000 lire; 2) le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche o facolta' universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire da attribuire secondo una priorita' determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso; 3) l'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attivita' culturali e ricreative, puo' erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari; 4) i prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilita' di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entita' del prestito, con applicazione del saggio di interesse legale; 5) i mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono erogabili a condizione che l'immobile sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato. L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potra' superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione". - L'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 concerne la concessione di particolari benefici di natura assistenziale e sociale quali: borse di studio; contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociali; prestiti; mutui edilizi. - Il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente: "Art. 25 (Sussidi - Borse di studio). - 1. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e' fissato in L. 700.000. L'importo del sussidio puo' essere elevato fino a L. 2.000.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravita'. 2. Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 500.000 e L. 750.000".