Art. 16.
               Sussidi, borse di studio e mutui edilizi
  1. L'ammontare del mutuo edilizio di cui all'allegato 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e' elevato a
lire   100  milioni.  Con  la  contrattazione  decentrata  a  livello
nazionale di ente e fermo  rimanendo  l'onere  complessivo  annuo  di
spesa  stabilito  dal  citato  allegato 6, gli enti possono prevedere
ulteriori iniziative di rilievo sociale ed  assistenziale  analogo  a
quelle gia' contemplate dall'art. 59 del medesimo decreto.
  2.  Gli importi dei sussidi e delle borse di studio di cui all'art.
25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267,
sono elevati del 25 per cento.
  3.  Gli  aumenti  degli  importi di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle concessioni disposte successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento.
 
          Note all'art. 16:
             -  Il  testo dell'allegato 6 al D.P.R. n. 509/1979 e' il
          seguente:
                                                          "ALLEGATO 6
          PRINCIPI INFORMATORI PER LA DISCIPLINA CON CRITERI OMOGENEI
          DEI
   BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE.
   La  disciplina  dei  benefici di natura assistenziale e sociale di
cui all'art. 59 del presente accordo dovra' uniformarsi  ai  seguenti
principi informatori:
    1)  i sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni
di necessita' determinate da gravi eventi che incidano  sul  bilancio
familiare del dipendente, entro un importo massimo di 300.000 lire;
    2)  le  borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che
frequentano scuole medie pubbliche o facolta' universitarie,  per  un
importo  massimo  rispettivamente  di  200.000  e  di 250.000 lire da
attribuire secondo una priorita'  determinata  in  base  al  profitto
scolastico  ed  al  reddito  del  nucleo  familiare  in rapporto alla
consistenza del nucleo stesso;
    3)  l'ente,  ove  non  ritenga  di gestire direttamente attivita'
culturali e ricreative, puo' erogare contributi a favore di  sodalizi
costituiti  fra  i  dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di
attivita'  culturali,  ricreative,   turistiche,   sportive   e   per
prestazione di servizi vari;
    4) i prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che
comportino sensibili aggravi al bilancio  familiare  del  dipendente,
entro  un  importo  massimo  pari  a tredici mensilita' di stipendio.
L'estinzione ha  luogo  mediante  piano  di  ammortamento  di  durata
proporzionale  all'entita'  del prestito, con applicazione del saggio
di interesse legale;
    5) i mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o
per l'esecuzione dei  lavori  di  manutenzione  o  ammodernamento  di
immobili  o  per  il finanziamento di cooperative edilizie costituite
fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono erogabili a  condizione  che
l'immobile  sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo
nucleo familiare, per un importo  non  eccedente  l'80%  della  spesa
sostenuta  dal  dipendente  e  debitamente  documentata,  fino  ad un
massimo di 50 milioni  di  lire.  L'estinzione  del  mutuo  ha  luogo
mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque
anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato.
   L'onere  complessivo  annuo  a carico dell'ente per la concessione
dei benefici di cui ai precedenti  numeri  da  1)  a  4)  non  potra'
superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte
nel bilancio di previsione".
   -  L'art.  59  del  D.P.R.  n. 509/1979 concerne la concessione di
particolari benefici di natura assistenziale e sociale quali:
    borse di studio;
    contributi  a  favore  di  attivita'  culturali, ricreative e con
finalita' sociali;
    prestiti;
    mutui edilizi.
   - Il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente:
   "Art.  25  (Sussidi  - Borse di studio). - 1. L'importo massimo di
cui al punto 1) dell'allegato  6  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  ottobre  1979,  n.  509,  e'  fissato  in L. 700.000.
L'importo del sussidio puo'  essere  elevato  fino  a  L.  2.000.000,
previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed
eccezionale gravita'.
   2.  Gli  importi  di  cui  al  punto 2) dello stesso allegato sono
stabiliti rispettivamente in L. 500.000 e L. 750.000".