Art. 17. M o b i l i t a' 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale o categoria VIII e superiori . L. 3.500.000 qualifica funzionale o categoria VII e superiori . . " 3.000.000 qualifica funzionale o categoria VI e superiori . . " 2.500.000 qualifica funzionale o categoria V ed inferiori . . " 2.000.000