Art. 17.
                           M o b i l i t a'
  1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di
diverso comparto a seguito delle procedure  di  mobilita'  volontaria
previste  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1988, n. 325, e dalla legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  e'
corrisposto,  a  cura dell'amministrazione ricevente, un compenso una
tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
   qualifica funzionale o categoria VIII e superiori   . L. 3.500.000
   qualifica funzionale o categoria VII e superiori  . . "  3.000.000
   qualifica funzionale o categoria VI e superiori   . . "  2.500.000
   qualifica funzionale o categoria V ed inferiori   . . "  2.000.000