Art. 18. Disposizioni particolari per la X qualifica professionale 1. L'attribuzione delle funzioni di coordinamento puo' comportare la responsabilita' di specifici uffici professionali inseriti nella struttura complessiva e la sovraordinanzione al personale addetto. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, gli enti che hanno una distribuzione degli uffici legali non estesa a tutto il territorio nazionale possono operare la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato di cui al secondo comma del citato art. 30 fra gli appartenenti alla X qualifica funzionale - ramo legale, con riferimento al distretto di corte di appello in cui operano.
Nota all'art. 18: Per il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 411/1976 si veda nelle note all'art. 12.