Art. 18.
      Disposizioni particolari per la X qualifica professionale
  1.  L'attribuzione  delle funzioni di coordinamento puo' comportare
la responsabilita' di specifici uffici professionali  inseriti  nella
struttura complessiva e la sovraordinanzione al personale addetto.
  2.  Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,  n.
411,  gli  enti  che  hanno una distribuzione degli uffici legali non
estesa  a  tutto  il  territorio   nazionale   possono   operare   la
ripartizione  delle  competenze  di  procuratore  e  degli onorari di
avvocato di  cui  al  secondo  comma  del  citato  art.  30  fra  gli
appartenenti   alla   X  qualifica  funzionale  -  ramo  legale,  con
riferimento al distretto di corte di appello in cui operano.
 
          Nota all'art. 18:
             Per il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 411/1976 si veda
          nelle note all'art. 12.