Art. 2.
                  Rapporti amministrazione-cittadino
  1.   Le  parti  nell'ambito  dell'iniziativa  per  l'ottimizzazione
dell'erogazione  dei  servizi,   assumono   come   punto   comune   e
fondamentale  obiettivo  dell'azione  amministrativa il miglioramento
delle relazioni con l'utenza.
  2.   In   tale   quadro   gli   enti   predisporranno,  sentite  le
organizzazioni  sindacali,  appositi  progetti,  da  realizzare   nel
periodo   di   vigenza   del   presente  regolamento  finalizzati  in
particolare ad assicurare condizioni  di  massima  trasparenza  e  di
dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita'
degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad  assicurare,
secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
    a)  la  semplificazione  della  modulistica  e  la riduzione, ove
possibile,  della  documentazione  a   corredo   delle   domande   di
prestazione,    ferma    restando    l'applicazione    delle    norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  e
l'ottemperanza alle istruzioni contenute nella circolare del Ministro
per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
    b)   l'ampliamento  dell'orario  di  ricevimento,  per  garantire
l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne  ravvisano
la  necessita',  in relazione alle esigenze degli utenti; in tal caso
le modalita' attuative sono definite con la contrattazione decentrata
a livello locale;
    c)  collegamento  tra  enti  e  unificazione  di adempimenti, che
valgono ad agevolare il rapporto con i soggetti  contribuenti  e  con
gli   assistiti,   anche   attraverso   l'istituzione   di  sportelli
polivalenti;
    d)  il  miglioramento  della  logistica  relativamente  ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti con  l'obiettivo  di  ridurre  al
minimo  l'attesa  ed  i  disagi ad essa connessi, anche abbattendo le
barriere architettoniche;
    e)   una   formazione  professionale  del  personale  addetto  al
ricevimento  degli  utenti  specificamente  rivolta   ad   assicurare
completezza  e  trasparenza  delle  informazioni  fornite,  anche con
l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
 
          Nota all'art. 2:
             La  legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione
          amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e  autenticazione
          delle  firme,  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 23 del 27 gennaio 1968.