Art. 20.
                       Trattamento di missione
  1.  Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395,
sono  individuate  nel  personale  inviato  in  missione  fuori dalla
ordinaria  sede  di  servizio  per   attivita'   di   controllo,   di
rilevazione,  di  collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in
materia contributiva, sportiva, sanitaria, di  tutela  dell'ambiente,
del  territorio  e  del patrimonio culturale, di assistenza sociale e
sanitaria, di repressione frodi e similari.
  2.  Per il suddetto personale le particolarissime condizioni di cui
all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto  1988,  n.  395,  sono  individuate nella impossibilita' della
fruizione del pasto  per  mancanza  di  strutture  e  di  servizi  di
ristorazione;  in  tale  circostanza  viene  corrisposto  un compenso
forfettario giornaliero di L.  20.000  nette  in  luogo  dell'importo
corrispondente al costo del pasto.
 
          Nota all'art. 20:
             Il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.  395/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal
          1› gennaio  1989,  per  incarichi  di  missione  di  durata
          superiore  a  dodici  ore  al personale compete il rimborso
          della  spesa  documentata,  mediante  fattura  o   ricevuta
          fiscale,  per  il  pernottamento in albergo della categoria
          consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
          lire  trentamila  per  il  primo  pasto  e  di  complessive
          sessantamila per i due pasti. Per incarichi di  durata  non
          inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
             2.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1 compete in
          importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle
          indennita'  orarie  e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni
          caso opzione  per  l'indennita'  di  trasferta  in  misure,
          orarie o giornaliere, intere.
             3.  Per  incarichi  di  durata  inferiore  ad  otto ore,
          l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo
          misure  e modalita' in atto previste o che saranno definite
          nei singoli accordi di comparto.
             4.  Nei  casi  di  missione  continuativa nella medesima
          localita' di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni  e'
          consentito  il rimborso della spesa per il pernottamento in
          residenza     turistico-alberghiera,      di      categoria
          corrispondente  a  quella ammessa per l'albergo, sempreche'
          risulti economicamente piu' conveniente rispetto  al  costo
          medio  della categoria consentita nella medesima localita'.
             5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono
          rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in
          relazione  ad  aumenti  intervenuti nel costo della vita in
          base agli  indici  ISTAT,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica.
             6.  Il  personale  delle  diverse qualifiche, inviato in
          missione al seguito e per  collaborare  con  dipendenti  di
          qualifica  piu'  elevata  o  facente  parte  di delegazione
          ufficiale dell'amministrazione,  puo'  essere  autorizzato,
          con  provvedimento  motivato, a fruire dei rimborsi e delle
          agevolazioni previste per  il  dipendente  in  missione  di
          grado piu' elevato.
             7.  Per  prestazioni  rese  da  particolari categorie di
          dipendenti  in  particolarissime  situazioni  operative  di
          lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste,
          fermi  restando  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2,
          condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di
          missione.
             8.  Al  personale  inviato  in  missione  fuori  sede le
          amministrazioni    devono    anticipare,    a     richiesta
          dell'interessato,  una  somma  pari  al  settantacinque per
          cento  del  trattamento  complessivo   spettante   per   la
          missione.
             9.  Sono  fatte  salve,  in  quanto  compatibili  con il
          presente decreto, le norme previste negli ordnamenti  degli
          enti   ed   amministrazioni   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".