Art. 21.
                   Assenze obbligatorie e distacchi
  1.  Ai  lavoratori  che  usufruiscono del distacco per disposizioni
contrattuali ed alle lavoratrici  madri  vanno  garantite,  oltre  al
trattamento  ordinario,  le  quote  di  salario  accessorio  fisse  e
ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.