Art. 22.
                        Norma finale di rinvio
  Restano  confermate,  ove  non modificate o sostituite dal presente
regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del  Presidente  della
Repubblica  26  maggio  1976,  n.  411,  16  ottobre  1979, n. 509, e
successive integrazioni, 25 giugno 1983, n. 346, 1›  marzo  1988,  n.
285, 8 maggio 1987, n. 267, e 17 settembre 1987, n. 494.