Art. 24. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 4, con esclusione dell'art. 8, comma 2; art. 11, commi 3 e 4; art. 12, commi 3, 4, 5 e 7; art. 14, commi 12, 13, 14 e 15, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1 marzo 1990. Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15 Registrato con riserva limitatamente all'art. 8, comma 2, e all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.