Art. 24.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GASPARI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  CIRINO   POMICINO,   Ministro   del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica
                                  DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1990
  Atti  di  Governo,  registro  n.  80,  foglio  n. 4, con esclusione
dell'art. 8, comma 2; art. 11, commi 3 e 4; art. 12, commi 3, 4, 5  e
7;  art.  14,  commi  12, 13, 14 e 15, ai sensi della pronuncia della
sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1› marzo 1990.
  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
  Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15
  Registrato  con  riserva  limitatamente  all'art.  8,  comma  2,  e
all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni
riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.