Art. 3.
                 Norme di garanzia del funzionamento
    dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
  1.   Ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,  i  servizi  da   considerare
essenziali   nel   comparto   degli   enti  pubblici  non  economici,
nell'ambito dei quali  deve  garantirsi,  con  le  modalita'  di  cui
all'art.  4,  la  continuita'  delle  prestazioni  indispensabili per
assicurare il rispetto dei valori e  dei  diritti  costituzionalmente
tutelati, sono i seguenti:
    a) il servizio pronto soccorso infermi;
    b) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale;
    c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione
dell'acqua;
    d)  il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione
delle acque reflue;
    e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua
e dei bacini idrici;
    f)  i  servizi  degli  uffici  di  frontiera dell'Automobile club
d'Italia;
    g)  le informazioni e le notizie per la viabilita', anche ai fini
del soccorso stradale ai cittadini;
    h)   la  vigilanza  antibracconaggio  ed  antincendi  nei  parchi
nazionali;
    i)  l'assistenza  per  la  sicurezza  ai minori nei collegi e nei
convitti;
    l)  l'assistenza  agli  ospiti  non autosufficienti delle case di
riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici;
    m) il rinnovo dei mandati di pagamento degli
stipendi,  delle  pensioni,  delle indennita' sociali e l'adeguamento
delle rendite previdenziali, per il  periodo  di  tempo  strettamente
necessario  in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
 
          Nota all'art. 3:
             Il  D.P.R.  n.  395/1988, recante norme risultanti dalla
          disciplina prevista  dall'accordo  intercompartimentale  di
          cui  all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990, e' stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988, serie generale.