Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto degli enti pubblici non economici, nell'ambito dei quali deve garantirsi, con le modalita' di cui all'art. 4, la continuita' delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, sono i seguenti: a) il servizio pronto soccorso infermi; b) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale; c) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua; d) il funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue; e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici; f) i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobile club d'Italia; g) le informazioni e le notizie per la viabilita', anche ai fini del soccorso stradale ai cittadini; h) la vigilanza antibracconaggio ed antincendi nei parchi nazionali; i) l'assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e nei convitti; l) l'assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici; m) il rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennita' sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Nota all'art. 3: Il D.P.R. n. 395/1988, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988, serie generale.