Art. 4.
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
   Prestazioni  indispensabili  e  contingenti  di  personale  per il
   funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
  1.  Al  fine  di  cui  all'art.  3 sono individuati, per le diverse
qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici  essenziali
indicati  nello  stesso art. 3, appositi contingenti di personale che
debbono essere esonerati dallo sciopero per garantire la  continuita'
delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale  per
ente,  gruppo  di  enti  o  per  enti  federati,  da  definirsi prima
dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata,  sono  stabilite  le
prestazioni indispensabili, sono individuate le professionalita' e le
qualifiche  di  personale  che  formeranno  i  contingenti   e   sono
disciplinati   i   criteri  per  la  determinazione  dei  contingenti
medesimi, necessari a  garantire  la  continuita'  delle  prestazioni
indispensabili   per   il   rispetto   dei   valori   e  dei  diritti
costituzionalmente tutelati.
  3.  La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e
2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale
entro  quindici  giorni  dall'accordo  di  cui  al  citato  comma 2 e
comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle
more  delle  definizioni  degli  accordi  di cui ai commi 2 e 3, sono
assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.
  4.  In  conformita'  agli  accordi  di  cui  ai  commi  2  e  3, le
amministrazioni individuano, in occasione di  ciascuno  sciopero  che
interessi  i  servizi  essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei
dipendenti  in  servizio  presso  le  aree  interessate  tenuti  alle
prestazioni  indispensabili  ed  esonerati  dallo sciopero stesso per
garantire la continuita'  delle  predette  prestazioni,  comunicando,
cinque  giorni  prima  della  data di effettuazione dello sciopero, i
nominativi inclusi nei  contingenti,  come  sopra  individuati,  alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.
  5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per
il periodo di vigenza del presente regolamento.