Art. 5.
                      Contrattazione decentrata
  1. La contrattazione decentrata si articola sui seguenti livelli:
    a) nazionale di ente, per gruppi di enti o per enti federati;
    b)  locale  per  aree  territorialmente  delimitate  comprendenti
almeno una unita' organica complessa.
  2.  Le  materie oggetto di contrattazione decentrata nazionale sono
le seguenti:
    a)  criteri  in  materia  di  rilevazione e classificazione delle
posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione  nell'ambito  dei
profili professionali delle varie qualifiche previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, nonche' in materia
di   aggregazioni  tra  piu'  profili  professionali  di  una  stessa
qualifica con requisiti equipollenti;
    b)  proposte  di  istituzione di nuovi profili professionali o di
aggregazione  di  profili  appartenenti  a  qualifiche  diverse,   da
definire  a  livello  di  comparto  con le procedure previste, previa
identificazione a tale  livello  di  contrattazione  della  qualifica
funzionale nella quale va collocato il profilo;
    c) criteri per l'attribuzione delle indennita';
    d)   progetti   generali  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale e per l'addestramento del personale;
    e)  criteri  per  la  istituzione  di  rapporti di lavoro a tempo
parziale ed a tempo determinato;
    f)  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  dei  controlli
previsti dall'art. 9 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  per  la
tutela della salute e della integrita' fisica;
    g)  criteri  per  l'utilizzo  del  fondo  di incentivazione e per
l'erogazione dei compensi nel rispetto delle disposizioni vigenti;
    h)  criteri  per  la  definizione  dei  carichi  di lavoro, degli
indicatori, dei parametri e degli standard di produttivita'  e  delle
modalita' per i relativi riscontri;
    i)   indirizzi   per  la  realizzazione  di  progetti  di  lavoro
predisposti per l'efficienza organizzativa e  relativa  verifica  dei
risultati;
    l)   individuazione   delle   attivita'   soggette  a  turnazione
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  maggio 1987, n. 267, e criteri per l'attuazione
della relativa disciplina;
    m)  criteri  per  la formazione di graduatorie degli aspiranti al
trasferimento a domanda da una sede all'altra dello stesso ente o  da
uno ad altro ente del comparto;
    n)  criteri  per  i  trasferimenti  di  ufficio  per  esigenze di
servizio individuate dall'amministrazione;
    o)  criteri  per  l'attuazione  delle disposizioni legislative in
materia di mobilita' del personale;
    p)  criteri  per  l'utilizzazione  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinarie e relativa quantita';
    q) criteri in materia di orario di servizio e di lavoro;
    r)  acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale
occupato  e  di  quello  occorrente  in  relazione  ai  programmi  di
efficienza-efficacia  e a fenomeni di turn-over, nonche' in relazione
a quanto previsto  dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, e successive integrazioni;
    s) criteri per la realizzazione dei servizi sociali;
    t) criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro.
  3.  La contrattazione decentrata a livello locale ha per oggetto le
seguenti materie, oltre a quelle espressamente rinviate dagli accordi
decentrati nazionali:
    a)  individuazione  delle  misure  per la razionalizzazione della
organizzazione  del  lavoro  ed  il  miglioramento   dei   risultati,
nell'ambito  delle flessibilita' previste dalle disposizioni generali
relative all'intero territorio;
    b)  definizione  dei  regimi  di orario di lavoro (flessibilita',
articolazione,  turni);   determinazione   dei   settori   che,   per
fronteggiare   esigenze   di   servizio,   richiedano  il  ricorso  a
prestazioni di lavoro  straordinario  e  relative  quantita'  nonche'
prestazioni in turni;
    c)  applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione
degli standard di produttivita';
    d)  articolazione  dei  carichi  di  lavoro  per  singoli settori
operativi in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;
    e)  per  gli  enti  con  strutture  regionali o interregionali la
contrattazione a tale livello  ha  per  oggetto  la  formulazione  di
proposte  di addestramento del personale in servizio e criteri per la
mobilita'  provvisoria  del  personale  nell'ambito  territoriale  di
competenza,  nonche'  le  materie  di  cui al comma 2 che, in sede di
contrattazione  a  livello  nazionale,  si   ritenga   di   riservare
esclusivamente  al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione
del decentramento funzionale degli enti.
  4.  La  delegazione  di  parte  pubblica negli accordi decentrati a
livello locale e' composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo
diversa   delega  del  legale  rappresentante  dell'ente,  e  da  una
rappresentanza dei titolari di unita' organiche sottordinate.
  5.  La contrattazione decentrata a livello locale nei casi previsti
dal presente regolamento deve essere  attivata  entro  trenta  giorni
dalla definizione dell'accordo nazionale a livello di ente, riferirsi
a tutti gli istituti contrattuali rimessi  a  tale  contrattazione  e
concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
  6.  Trascorso  il  suddetto termine senza che si sia pervenuti alla
conclusione   dell'accordo,   la   trattativa   e'    rimessa    alla
contrattazione  decentrata  a  livello di ente, con la partecipazione
anche delle  parti  locali  interessate,  e  deve  concludersi  entro
quindici giorni dal suo inizio.
  7.  Gli  istituti  contrattuali  demandati  alla  disciplina  degli
accordi decentrati nazionali e locali sono definiti, rispettivamente,
in una unica sessione negoziale.
  8.  L'accordo  nazionale  di  ente,  ferme  restando  le competenze
stabilite per i vari livelli di contrattazione,  individua  le  norme
che,  non  prevedendo  l'ulteriore  determinazione  di  modalita'  di
attuazione, sono immediatamente esecutive.
  9.  In  caso  di  contrasto  nell'interpretazione delle norme degli
accordi decentrati, tale contrasto e' risolto congiuntamente  tra  le
parti mediante riconvocazione delle stesse.
  10.  Gli  accordi  a  livello  nazionale sono recepiti con apposita
deliberazione del consiglio  di  amministrazione.  Quelli  a  livello
locale  sono recepiti con determinazione del dirigente competente per
territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il  potere  di
annullamento  del  provvedimento  attribuito  al  direttore  generale
dell'ente,  nel  caso  in  cui  i  contenuti  eccedano  i  limiti  di
rispettiva  competenza  o  contrastino  con  disposizioni  di  legge,
regolamentari  o  contrattuali,  con  conseguente  remissione   della
materia alle parti contraenti.
  11.  Ove  si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione,
elementi di divergenza degli accordi locali  dai  criteri  indicativi
contenuti  negli  accordi nazionali, la loro efficacia e' subordinata
alla valutazione congiunta delle parti  che  hanno  sottoscritto  gli
accordi  nazionali  da  effettuarsi  di norma nel termine di quindici
giorni.
  12.  Gli  accordi  decentrati a livello nazionale o locale dovranno
contenere apposite clausole circa tempi,  modalita'  e  procedure  di
verifica  della  loro  esecuzione,  prevedendo,  ove  necessario,  la
costituzione di appositi nuclei di valutazione.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il testo dell'art. 9 della legge n. 300/1970, recante
          norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 131 del  27  maggio
          1970), e' il seguente:
             "Art.  9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica).
          - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
          di   controllare   l'applicazione   delle   norme   per  la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie  professionali
          e  di  promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
          di tutte le misure idonee a tutelare la loro  salute  e  la
          loro integrita' fisica".
             -  Il  testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 267/1987, recante
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          26  marzo  1987 concernente il comparto del personale degli
          enti pubblici non economici (suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987), e' il seguente:
             "Art.  8  (Turni  di  lavoro).  -  1. Per le esigenze di
          funzionalita'  degli  enti  riconducibili  alla   copertura
          dell'orario  di  servizio  possono  essere  istituiti turni
          giornalieri di lavoro.
             2.  I  turni, eccettuati quelli festivi per le attivita'
          necessitate non a ciclo continuo - che comportino  in  ogni
          caso  il  riposo  compensativo  - sono caratterizzati dalla
          rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite
          articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta
          minuti tra loro o con il complessivo  orario  ordinario  di
          lavoro, fissato per la generalita' del personale in base al
          comma 12 dell'articolo precedente.
             3.  L'istituzione  dei  turni  puo' essere consentita ai
          soli fini di realizzare l'estensione della fruibilita'  dei
          servizi  aperti  al  pubblico o un migliore sfruttamento di
          impianti, di garantire servizi  di  guardiania,  trasporto,
          manutenzione,  custodia  e  centralino  o per far fronte ad
          esigenze degli organi di amministrazione,  alla  necessita'
          oggettiva   e   non  rinviabile  di  espletate  determinate
          attivita'  di  servizio  in  giorni  festivi  o  in  giorni
          prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme
          di legge o regolamentari.
             4.  I  turni  devono  essere  programmati  di  norma con
          cadenza mensile.   Il  numero  dei  turni  pomeridiani  non
          potra' superare nel mese la meta' delle giornate lavorative
          dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi.  I  turni
          notturni, effettuabili solo per attivita' a ciclo continuo,
          non potranno essere superiori a dieci nel mese.
             5.  Nell'individuazione  del  personale  da inserire nei
          turni sara' privilegiata, compatibilmente con  le  esigenze
          di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale
          adesione comporta  l'obligatoria  partecipazione  ai  turni
          medesimi.
             6.  Gli  enti  provvederanno a disciplinare il controllo
          sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni".
             -   Il   testo  dell'art.  8  del  D.P.R.  n.  285/1988,
          concernente gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e
          nei profili professionali del personale degli enti pubblici
          di cui alla legge 20 marzo 1975, n.  70 (suppl.  ord.  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  25  luglio  1988,  serie
          generale), e' il seguente:
             "Art.  8.  - In sede di prima attuazione, e per una sola
          volta, delle  norme  di  accesso  alle  qualifiche  di  cui
          all'art.  1,  in  alternativa  alla selezione o al concorso
          pubblico e per la copertura  dei  posti  vacanti  nei  vari
          profili  nella misura massima pari alle aliquote riservate,
          gli enti hanno facolta' di indire concorsi interni".