Art. 7.
                    Igiene e sicurezza sul lavoro
  1.  Gli  enti  provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a
garantire l'applicazione  della  regolamentazione  comunitaria  e  di
tutte  le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
degli impianti, tenendo conto in  particolare  delle  misure  atte  a
garantire  la  salubrita'  e  sicurezza degli ambienti di lavoro e la
prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi  tre
mesi  di  gravidanza  le  lavoratrici  non  possono essere adibite ai
videoterminali. Gli enti provvederanno altresi' alla rimozione  delle
barriere architettoniche in attuazione della vigente normativa per il
migliore inserimento lavorativo dei dipendenti portatori di handicap.
  2.  Le  organizzazioni  sindacali, unitamente agli enti, verificano
l'applicazione  delle  anzidette  norme  e  promuovono  la   ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
salute e la integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in  cui  si
ravvisi  una  maggiore  incidenza  di  rischio,  l'ente  provvede  ad
istituire per i dipendenti addetti ai predetti  settori  un  apposito
libretto sanitario.