Art. 8. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto: a) concessione della aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima della aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta'; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto di recupero; c) la riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti i cui parenti entro il 2 grado o, in mancanza entro il 3 grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. 3. L'amministrazione disporra' l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottosposti alle previste terapie.