Art. 9.
                        Copertura assicurativa
  1.  In  attuazione  dell'art.  6  del  decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti sono
tenute  a  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  in  favore dei
dipendenti autorizzati a servizi, in  occasione  di  missioni  o  per
adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del proprio mezzo di
trasporto,  limitatamente  al  tempo  strettamente   necessario   per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
  2.  La  polizza  di  cui  al  comma 1 e' rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell'assicurazione  obbligatoria  di  terzi,  di
danneggiamento  al  mezzo  di trasporto di proprieta' del dipendente,
nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle  persone
di cui sia stato autorizzatto il trasporto.
  3.  Le  polizze  di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate  con  la  copertura,
nei  limiti  e  con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla giuda e  delle  persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  4.  I  massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
  5.  Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili  e  di  quelle  previste  dal
presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
 
          Nota all'art. 9:
             Il  testo  dell'art.  6  del  D.P.R.  n.  395/1988 e' il
          seguente:
             "Art.  6  (Copertura  assicurativa).  -  1. Per il tempo
          strettamente necessario alle prestazioni di  servizio  rese
          dal  personale  con  l'uso  del mezzo di trasporto proprio,
          autorizzato nel rispetto  della  vigente  normativa,  negli
          accordi  di  comparto  saranno previste norme relative alla
          copertura  assicurativa  per  i  soli   rischi   aggiuntivi
          rispetto all'assicurazione obbligatoria".