(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                        COMPARTO DEL PERSONALE
                  DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
     (Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
                       DEL DIRITTO DI SCIOPERO
     CONFEDERAZIONI SINDACALI: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL
                      CISAL - CONFSAL - CONFEDIR
ORGANIZZAZIONI SINDACALI: CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO
   CISL/FUNZIONE  PUBBLICA/PARASTATO  - UIL/PARASTATO - CIDA/FUNZIONE
   PUBBLICA/PARASTATO - CISAL/FIALP  -  RAPPRESENTANZE  SINDACALI  DI
   BASE.
   Le   sottoscritte   organizzazioni   sindacali,   allo   scopo  di
regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto  degli
enti  pubblici  non  economici  individuato  ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi  dell'art.
10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, il presente codice di comportamento, tenute  presenti  anche  le
norme contenute nella legge n. 93/1983.
Punto 1.
   Le  regole  di comportamento autonomamente definite sono rivolte a
tutelare i diritti  dei  lavoratori  nel  quadro  della  responsabile
attenzione  alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di
usufruire dei servizi essenziali,  anche  nei  casi  di  controversie
sindacali.
   Il  diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del
lavoratore, si esercita senza limitazione  alcuna  nei  casi  in  cui
siano  in  gioco  i valori primari delle liberta' civili e sindacali,
della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere  generale
che interessano l'intero mondo del lavoro.
Punto 2.
   Il  presente  codice si applica nelle azioni sindacali di comparto
contrattuale  ed  aziendali  relative  alle  politiche  di   riforma,
rivendicative e contrattuali.
   Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso  di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Punto 3.
   Competenti  a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a
sospenderli o revocarli sono:
    gli  organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali
di comparto contrattuale delle singole  organizzazioni  sindacali  ai
vari livelli;
    gli  organismi  delle organizzazioni sindacali di ente e di posto
di  lavoro,  per  vertenze  che  riguardano  la  propria   sfera   di
competenza,  congiuntamente  alle  rispettive  strutture sindacali di
comparto contrattuale di livello corrispondente.
   Se l'organizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente,
la proclamazione congiunta avverra' con  la  struttura  nazionale  di
comparto contrattuale.
Punto 4.
   Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/1983
circa  l'obbligo  di  preavviso,  fissato  in  quindici  giorni,   si
stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive:
     a)  il  primo  sciopero  non  superera'  la  durata di un'intera
giornata di lavoro;
     b)  quelli  successivi  al  primo,  per  la stessa vertenza, non
supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in un'unica soluzione.
   Anche   durante   il   periodo   compreso   tra  il  giorno  della
proclamazione e la data  di  effettuazione  dello  sciopero  dovranno
essere  attivate  le procedure contenute nel titolo sesto del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  13/1986  e  nel  contratto  di
comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
   Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento
in un unico periodo  di  tempo  continuativo  per  ciascun  turno  di
lavoro.
   Per  le  vertenze  che  interessano  piu'  unita' produttive dello
stesso posto  di  lavoro  ovvero  piu'  profili  professionali,  sono
esclusi  scioperi  articolati  per  singola  unita'  produttiva o per
singolo profilo professionale.
   Nel  caso  di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida
con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi,  la  relativa
durata  non  superera'  le  due  ore  lavorative per ciascun turno di
lavoro.
   Nei  giorni  compresi  tra  il  20  dicembre  ed il 10 gennaio non
saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo  di
garantire  il  rinnovo  dei  mandati  di  pagamento  delle pensioni e
l'adeguamento delle rendite previdenziali.
   Per  gli  scioperi  di  comparto  la  relativa proclamazione sara'
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica.
   Per  gli scioperi aziendali, la comunicazione sara' fatta all'ente
interessato.
   La    proclamazione   dello   sciopero   avverra'   con   adeguata
pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e  delle  modalita'  di
effettuazione.
   Nell'esercizio   del  diritto  di  sciopero  sara'  in  ogni  caso
salvaguardata la sicurezza dei  cittadini,  dei  dipendenti  e  degli
impianti.
   Il  presente  codice  vincola  le  strutture  sindacali, a tutti i
livelli,  di  ciascuna  organizzazione  firmataria  ed  i  lavoratori
iscritti.
   Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e
come tale soggetto alle relative sanzioni.
   Il  presente  codice  di autoregolamentazione ha validita' fino al
termine della vigenza contrattuale.
Confederazioni sindacali                    Organizzazioni sindacali
C.G.I.L.                          C.G.I.L./Funz. pubbl./Parastato
C.I.S.L.                          C.I.S.L./Funz. pubbl./Parastato
U.I.L.                            U.I.L./Parastato
C.I.D.A.                          C.I.D.A./Funz. pubbl./Parastato
C.I.S.N.A.L.                      C.I.S.A.L./F.I.A.L.P.
C.I.S.A.L.                        Rappresentanze sindacali di base
Conf.S.A.L.
Conf.Dir.