ALLEGATO A COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONI SINDACALI: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL CISAL - CONFSAL - CONFEDIR ORGANIZZAZIONI SINDACALI: CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO CISL/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO - UIL/PARASTATO - CIDA/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO - CISAL/FIALP - RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/1983. Punto 1. Le regole di comportamento autonomamente definite sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale ed aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Punto 3. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli; gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente. Se l'organizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverra' con la struttura nazionale di comparto contrattuale. Punto 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/1983 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive: a) il primo sciopero non superera' la durata di un'intera giornata di lavoro; b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in un'unica soluzione. Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non superera' le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro. Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali. Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sara' fatta all'ente interessato. La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione. Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti. Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni. Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Confederazioni sindacali Organizzazioni sindacali C.G.I.L. C.G.I.L./Funz. pubbl./Parastato C.I.S.L. C.I.S.L./Funz. pubbl./Parastato U.I.L. U.I.L./Parastato C.I.D.A. C.I.D.A./Funz. pubbl./Parastato C.I.S.N.A.L. C.I.S.A.L./F.I.A.L.P. C.I.S.A.L. Rappresentanze sindacali di base Conf.S.A.L. Conf.Dir.