Art. 10.
                      Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno  alimentare
previsto  dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed  i
contributi  di  riscatto,  nonche' sulla determinazione degli importi
dovuti per indennita' integrativa speciale.
  2.  In  ottemperanza  al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo
1983, n. 93, i benefici economici  risultanti  dall'applicazione  del
presente  regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
nelle percentuali  previste  dagli  articoli  8  e  9,  al  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza contrattuale.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi derivanti
dall'applicazione del presente  regolamento  si  applica  l'art.  172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
 
          Note all'art. 10:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  82 del D.P.R. n.
          3/1957:
             "Art.  82  (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e' concesso un assegno alimentare in misura  non  superiore
          alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
          di famiglia".
             -  Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge quadro
          n.  93/1983:
             "Art.  13  (Efficacia  temporale  degli  accordi). - Gli
          accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti  hanno
          durata triennale.
             La  disciplina emanata sulla base degli accordi conserva
          provvisoriamente efficacia fino all'entrata  in  vigore  di
          nuove  normative, fermo restando che le stesse si applicano
          dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 172 della legge n.
          312/1980:
             "Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici presso cui presta servizio il personale  interessato
          relative agli elementi necessari, per la determinazione del
          trattamento stesso.