Art. 11. Mobilita' 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.
Note all'art. 11: - Il D.P.C.M. n. 325/1988, concernente le "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1988. - La legge n. 554/1988, recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989.