Art. 11.
                              Mobilita'
  1.  Al  personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche
di  diverso  comparto,  a  seguito  delle  procedure   di   mobilita'
volontaria  previste  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29  dicembre  1988,  n.
554,   e'  corrisposto,  a  cura  dell'amministazione  ricevente,  un
compenso una  tantum  a  titolo  di  incentivazione,  nelle  seguenti
misure:
   qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000;
   qualifica funzionale VII: L. 3.000.000;
   qualifica funzionale VI: L. 2.500.000;
   qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.
 
          Note all'art. 11:
             - Il D.P.C.M. n. 325/1988, concernente le "Procedure per
          l'attuazione del principio di mobilita'  nell'ambito  delle
          pubbliche   amministrazioni",  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1988.
             - La legge n. 554/1988, recante "Disposizioni in materia
          di pubblico impiego", e' stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989.