Art. 12.
                 Indennita' di rischio da radiazioni
  1.  Al  personale  medico  e  tecnico,  sottoposto  in  continuita'
all'azione  di  sostanze  ionizzanti  o  adibito  ad  apparecchiature
radiologiche  in  maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di
rischio da radiazioni  nella  misura  unica  mensile  lorda  di  lire
duecentomila.
  2.  La  suddetta  indennita'  spetta al personale sopra specificato
tenuto a prestare la propria opera  in  zone  controllate,  ai  sensi
della  circolare  del  Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre
1971,  e  sempreche'  il  rischio  da  radiazioni   abbia   carattere
professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita'
senza sottoporsi al relativo rischio.
  3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio
in modo discontinuo, temporaneo o  a  rotazione,  in  quanto  adibito
normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal
personale indicato nel medesimo comma 1, e' corrisposta un'indennita'
di  rischio  parziale  nella  misura  unica  mensile  lorda  di  lire
cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va  effettuata
da  apposita  commissione, composta da almeno tre esperti qualificati
della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata  dal  capo
del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove
necessario per corrispondere  a  particolari  esigenze,  puo'  essere
articolata anche territorialmente.
  4.  L'indennita'  di  rischio  da  radiazioni  di  cui  al presente
articolo non e' cumulabile con l'indennita' di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  maggio  1975,  n.  146, e con altre
eventualmente previste a titolo di lavoro  nocivo,  rischioso  o  per
profilassi.  I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art.
6.
 
          Note all'art. 12:
             -  Si  trascrive  il testo della circolare del Ministero
          della  sanita'  n.  144/1971,  recante:  "Osservanza  degli
          articoli  61  e  seguenti  del decreto del Presidente della
          Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185  sulla  protezione
          sanitaria  dei  lavoratori  esposti al rischio derivante da
          radiazioni ionizzanti":
             "Pervengono   a   questo  Ministero  quesiti  in  ordine
          all'oggetto, intesi a conoscere:
              1)    quali    principi    bisogna    tener    presente
          nell'accertamento del rischio radiologico per il  personale
          dipendente degli ospedali;
              2)  quale  personale  esposto  alle  radiazioni  sia in
          diritto di beneficiare  dell'indennita'  di  rischio  o  di
          altri riconoscimenti;
              3)  l'opinione di questo Ministero circa l'opportunita'
          di effettuare rilievi  dosimetrici  ai  fini  di  accertare
          eventuali carenze di protezione dalle radiazioni.
             Da  quanto  sopra,  e  da  altri elementi in possesso di
          questo Ministero, si ha motivo di ritenere che da parte  di
          istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private
          siano disattese le prescrizioni di cui  al  capo  VIII  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
          n. 185, con conseguente possibilita' per le amministrazioni
          di  detti  enti  sanitari,  di  incorrere  nelle  penalita'
          previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale,  a
          seguito  di sopralluoghi effettuati dall'ispettorato medico
          del lavoro.
             Come  e'  noto,  le norme sulla sicurezza degli impianti
          radiogeni  e  sulla  protezione  sanitaria  dei  lavoratori
          contro   i   pericoli  dalle  radiazioni  ionizzanti,  sono
          contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  13
          febbraio  1964, n. 185 sopraindicato. Si richiama tuttavia,
          qui  di  seguito,  quegli  articoli  del   citato   decreto
          presidenziale,  il cui contenuto e' di base per la risposta
          ai quesiti formulati.
             Per  inciso,  corre altresi' l'obbligo di ricordare che,
          ai  sensi  dell'art.  59,  secondo  comma,  del  menzionato
          decreto  del  Presidente della Repubblica, la vigilanza per
          la tutela fisica dei  lavoratori  esposti  alle  radiazioni
          ionizzanti,  e'  affidata  al  Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, che la  esercita  a  mezzo  dei  propri
          ispettorati provinciali.
             Cio'  premesso,  in  attesa  che siano emanati i decreti
          presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli  72  e
          76  del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
          1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite  le  modalita'
          per   l'iscrizione  nell'elenco  nominativo  degli  esperti
          qualificati e  dei  medici  autorizzati  alla  sorveglianza
          fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si
          ravvisa la necessita' di ricordare che la  responsabilita',
          ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di
          radioprotezione, ambientale ed individuale, come  precisato
          negli  articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del
          Presidente della Repubblica n.  185,  spetta  al  direttore
          del   servizio  di  fisica  sanitaria  (istituito  a  norma
          dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          marzo  1969),  ovvero,  se  detto  servizio non fosse stato
          previsto    dal    piano    regionale    ospedaliero,    la
          responsabilita'  medesima  deve  essere  affidata a persona
          professionalmente  idonea   preposta   dall'amministrazione
          ospedaliera.
             I  nominativi  di tali persone devono essere comunicati,
          oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico  centrale
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             Dette    norme   presuppongono   la   conoscenza   delle
          definizioni di cui all'art. 9 del piu' volte citato decreto
          presidenziale.  Per poter infatti stabilire quale personale
          (medico  o  ausiliario)  sia  da  considerarsi  esposto  ai
          pericoli   derivanti   dalle   radiazioni   ionizzanti,  e'
          essenziale che  l'esperto  qualificato,  ovvero  il  fisico
          sanitario,     o     la     persona     idonea     preposta
          dall'amministrazione ospedaliera, provveda  preliminarmente
          a    delimitare,    nell'ambito   ospedaliero,   le   "zone
          controllate" e le "zone sorvegliate", nonche' di  stabilire
          quali   persone   abitualmente   lavorano   in   una  "zona
          controllata" (art. 9, lettera g) del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  185)  e quali persone invece possono
          trovarsi, a titolo occasionale  e  quindi  eccezionalmente,
          nella "zona controllata" (art.  9, lettera h), gruppo 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 185).
             Per  i  lavoratori  che  svolgono  la  propria attivita'
          permanentemente nella "zona controllata" e'  prescritta  la
          sorveglianza  fisica  e  medica  della protezione contro le
          radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano
          a  titolo  temporaneo  e  per motivi quindi occasionali, e'
          richiesta  solo  la  sorveglianza  dosimetrica  individuale
          (art.  72,  comma  3, lettera c) del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 185).
             Nessun  controllo  individuale  e'  da  effettuarsi  sul
          personale che opera nelle "zone sorvegliate", per le  quali
          e'   unicamente   prescritto   il  controllo  fisico  della
          radiazione ambientale.
             Da  quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro
          condivisa ed  accettata  dagli  organi  sindacali  e  dalla
          F.I.A.R.O.  (accordo  F.I.A.R.O./sindacati  5  maggio 1970,
          paragrafo 3, lettera d) che unicamente al personale esposto
          per  ragioni  professionali,  e  quindi  addetto a sorgenti
          radiogene  in  "zone  controllate",  spettano  i   benefici
          previsti  dalle vigenti disposizioni in materia (indennita'
          di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario  di
          giorni   quindici,  assicurazione  obbligatoria  contro  le
          malattie da raggi):  cio' in quanto e'  da  presumersi  che
          tale   personale   potrebbe   trovarsi  accidentalmente  in
          condizioni di assorbire dosi  di  radiazioni  superiori  ai
          valori  massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno
          1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             Circa  l'opportunita'  di effettuare rilievi dosimetrici
          negli ambienti di lavoro,  ove  siano  installate  sorgenti
          radiogene  (controllo  fisico della radiazione ambientale),
          e' appena il caso di sottolineare che  non  possono  essere
          disattese  le  prescrizioni,  di  cui  agli  articoli  61 e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
          febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto
          dell'art. 72 del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  che  fissa  i compiti dell'esperto qualificato,
          tra i  quali  sono  fondamentali  il  controllo  e  l'esame
          periodico   dei   dispositivi   di   radioprotezione  e  la
          valutazione delle dosi di  esposizione  individuali  e  nei
          luoghi di lavoro.
             Si  prega,  pertanto,  la  S.V.  di  voler  urgentemente
          richiamare l'attenzione delle  amministrazioni  interessate
          (enti  ospedalieri,  istituti a carattere scientifico, enti
          ecclesiastici che gestiscono  ospedali  pubblici,  case  di
          cura   private)   su   quanto  precisato  con  la  presente
          circolare.
             Si gradira' un cortese cenno di assicurazione".
             -  Il  D.P.R.  n.  146/1975,  relativo al regolamento di
          attuazione dell'art. 4 della legge n. 734/1973  concernente
          la  corresponsione  di  indennita'  di rischio al personale
          civile, di ruolo e non  di  ruolo,  ed  agli  operai  dello
          Stato,  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128
          del 16 maggio 1975. Si trascrive il testo dell'art.   2  di
          tale decreto:
              "Art.  2 (Corresponsione dell'indennita' di rischio). -
          L'indennita' di cui all'articolo  precedente  compete,  per
          ogni    giornata    di    servizio   effettivamente   reso,
          esclusivamente al personale applicato  in  modo  diretto  e
          continuo  in  una  delle  attivita' lavorative indicate nei
          gruppi dell'allegata tabella A.
             Detta  indennita' non si corrisponde durante i giorni di
          assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi  di  assenza
          per   infermita',   infortunio   sul   lavoro   o  malattia
          professionale dipendenti da causa di servizio  inerente  al
          rischio cui l'indennita' si riferisce.
             Ai  fini  del  riconoscimento  dell'equo  indennizzo  si
          applicano le norme di cui agli articoli 35 e  seguenti  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
          686.
             L'indennita'  di  rischio  di  cui  all'art.  1  non  e'
          cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5  del
          presente   regolamento,   nonche'   con   l'indennita'   di
          pilotaggio e di volo".