Art. 12. Indennita' di rischio da radiazioni 1. Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente. 4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 6.
Note all'art. 12: - Si trascrive il testo della circolare del Ministero della sanita' n. 144/1971, recante: "Osservanza degli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio derivante da radiazioni ionizzanti": "Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'oggetto, intesi a conoscere: 1) quali principi bisogna tener presente nell'accertamento del rischio radiologico per il personale dipendente degli ospedali; 2) quale personale esposto alle radiazioni sia in diritto di beneficiare dell'indennita' di rischio o di altri riconoscimenti; 3) l'opinione di questo Ministero circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici ai fini di accertare eventuali carenze di protezione dalle radiazioni. Da quanto sopra, e da altri elementi in possesso di questo Ministero, si ha motivo di ritenere che da parte di istituti pubblici di ricovero e cura e case di cura private siano disattese le prescrizioni di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con conseguente possibilita' per le amministrazioni di detti enti sanitari, di incorrere nelle penalita' previste dal capo XI del medesimo decreto presidenziale, a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ispettorato medico del lavoro. Come e' noto, le norme sulla sicurezza degli impianti radiogeni e sulla protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli dalle radiazioni ionizzanti, sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sopraindicato. Si richiama tuttavia, qui di seguito, quegli articoli del citato decreto presidenziale, il cui contenuto e' di base per la risposta ai quesiti formulati. Per inciso, corre altresi' l'obbligo di ricordare che, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, la vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dei propri ispettorati provinciali. Cio' premesso, in attesa che siano emanati i decreti presidenziali di cui all'ultimo comma degli articoli 72 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (con i quali verranno stabilite le modalita' per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati e dei medici autorizzati alla sorveglianza fisica e medica dei lavoratori esposti alle radiazioni), si ravvisa la necessita' di ricordare che la responsabilita', ai fini dell'applicazione e della osservanza delle norme di radioprotezione, ambientale ed individuale, come precisato negli articoli 61 e seguenti del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, spetta al direttore del servizio di fisica sanitaria (istituito a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969), ovvero, se detto servizio non fosse stato previsto dal piano regionale ospedaliero, la responsabilita' medesima deve essere affidata a persona professionalmente idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera. I nominativi di tali persone devono essere comunicati, oltre che alla S.V., anche all'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Dette norme presuppongono la conoscenza delle definizioni di cui all'art. 9 del piu' volte citato decreto presidenziale. Per poter infatti stabilire quale personale (medico o ausiliario) sia da considerarsi esposto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e' essenziale che l'esperto qualificato, ovvero il fisico sanitario, o la persona idonea preposta dall'amministrazione ospedaliera, provveda preliminarmente a delimitare, nell'ambito ospedaliero, le "zone controllate" e le "zone sorvegliate", nonche' di stabilire quali persone abitualmente lavorano in una "zona controllata" (art. 9, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185) e quali persone invece possono trovarsi, a titolo occasionale e quindi eccezionalmente, nella "zona controllata" (art. 9, lettera h), gruppo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Per i lavoratori che svolgono la propria attivita' permanentemente nella "zona controllata" e' prescritta la sorveglianza fisica e medica della protezione contro le radiazioni, mentre per coloro i quali in detta zona sostano a titolo temporaneo e per motivi quindi occasionali, e' richiesta solo la sorveglianza dosimetrica individuale (art. 72, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 185). Nessun controllo individuale e' da effettuarsi sul personale che opera nelle "zone sorvegliate", per le quali e' unicamente prescritto il controllo fisico della radiazione ambientale. Da quanto precede, si giunge alla conclusione, peraltro condivisa ed accettata dagli organi sindacali e dalla F.I.A.R.O. (accordo F.I.A.R.O./sindacati 5 maggio 1970, paragrafo 3, lettera d) che unicamente al personale esposto per ragioni professionali, e quindi addetto a sorgenti radiogene in "zone controllate", spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennita' di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni quindici, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): cio' in quanto e' da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Circa l'opportunita' di effettuare rilievi dosimetrici negli ambienti di lavoro, ove siano installate sorgenti radiogene (controllo fisico della radiazione ambientale), e' appena il caso di sottolineare che non possono essere disattese le prescrizioni, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con particolare riguardo al disposto dell'art. 72 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa i compiti dell'esperto qualificato, tra i quali sono fondamentali il controllo e l'esame periodico dei dispositivi di radioprotezione e la valutazione delle dosi di esposizione individuali e nei luoghi di lavoro. Si prega, pertanto, la S.V. di voler urgentemente richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate (enti ospedalieri, istituti a carattere scientifico, enti ecclesiastici che gestiscono ospedali pubblici, case di cura private) su quanto precisato con la presente circolare. Si gradira' un cortese cenno di assicurazione". - Il D.P.R. n. 146/1975, relativo al regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge n. 734/1973 concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975. Si trascrive il testo dell'art. 2 di tale decreto: "Art. 2 (Corresponsione dell'indennita' di rischio). - L'indennita' di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attivita' lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A. Detta indennita' non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita', infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennita' si riferisce. Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. L'indennita' di rischio di cui all'art. 1 non e' cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonche' con l'indennita' di pilotaggio e di volo".