Art. 13.
                       Trattamento di missione
  1.  Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'art. 5, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica  23  agosto  1988,  n.
395, sono le seguenti:
   qualifiche  funzionali  quinta,  sesta, settima, ottava e nona: L.
39.600;
   qualifiche funzionali prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.
  2.  Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica  23  agosto  1988,  n.
395,  sono  individuate nel personale inviato in missione fuori della
ordinaria sede di servizio per:
    a)  attivita'  di  protezione  civile  nelle  situazioni di prima
urgenza;
    b)  per  l'opera  di  intervento  svolto  dalle  squadre  per  lo
spegnimento di incendi boschivi;
    c)  attivita'  su  fari  ed  impianti  di segnalazione marittima,
installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e
postazioni militari;
    d)  attivita'  di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti
effossori;
    e) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita';
    f)  attivita'  di  controllo,  di  rilevazione,  di  collaudo, di
vigilanza, di verifica ed ispettiva in  materia  fiscale,  valutaria,
finanziaria,  giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela
dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale,  di  tutela
della  salute,  di  motorizzazione  civile,  di  repressione  frodi e
similari;
    g)  attivita'  di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e
di vigilanza nelle traduzioni delle detenute.
  3.  Per  il  personale  indicato  nel  comma 2, le particolarissime
condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395, sono individuate nella
impossibilita' della fruizione del pasto per mancanza di strutture  e
servizi  di  ristorazione;  in  tale circostanza viene corrisposto un
compenso forfettario giornaliero di lire  ventimila  nette  in  luogo
dell'importo corrispondente al costo del pasto.
 
          Nota all'art. 13:
             Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.
          395/1988:
             "Art.  5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal
          1› gennaio  1989,  per  incarichi  di  missione  di  durata
          superiore  a  dodici  ore  al personale compete il rimborso
          della  spesa  documentata,  mediante  fattura  o   ricevuta
          fiscale,  per  il  pernottamento in albergo della categoria
          consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
          lire  trentamila  per  il  primo  pasto  e  di  complessive
          sessantamila per i due pasti. Per incarichi di  durata  non
          inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
             2.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1 compete un
          importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle
          indennita'  orarie  e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni
          caso opzione  per  l'indennita'  di  trasferta  in  misure,
          orarie o giornaliere, intere.
             3.  Per  incarichi  di  durata  inferiore  ad  otto ore,
          l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo
          misure  e modalita' in atto previste o che saranno definite
          nei singoli accordi di comparto.
             4.  Nei  casi  di  missione  continuativa nella medesima
          localita' di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni  e'
          consentito  il rimborso della spesa per il pernottamento in
          residenza     turistico-alberghiera,      di      categoria
          corrispondente  a  quella ammessa per l'albergo, sempreche'
          risulti economicamente piu' conveniente rispetto  al  costo
          medio  della categoria consentita nella medesima localita'.
             5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma I, sono
          rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in
          relazione  ad  aumenti  intervenuti nel costo della vita in
          base agli  indici  ISTAT,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica.
             6.  Il  personale  delle  diverse qualifiche, inviato in
          missione al seguito e per  collaborare  con  dipendenti  di
          qualifica  piu'  elevata  o  facente  parte  di delegazione
          ufficiale dell'amministrazione,  puo'  essere  autorizzato,
          con  provvedimento  motivato, a fruire dei rimborsi e delle
          agevolazioni previste per  il  dipendente  in  missione  di
          grado piu' elevato.
             7.  Per  prestazioni  rese  da  particolari categorie di
          dipendenti  in  particolarissime  situazioni  operative  di
          lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste,
          fermi  restando  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2,
          condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di
          missione.
             8.  Al  personale  inviato  in  missione  fuori  sede le
          amministrazioni    devono    anticipare,    a     richiesta
          dell'interessato,  una  somma  pari  al  settantacinque per
          cento  del  trattamento  complessivo   spettante   per   la
          missione.
             9.  Sono  fatte  salve,  in  quanto  compatibili  con il
          presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli
          enti   ed   amministrazioni   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".