Art. 14. Negoziazione decentrata 1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dalle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni di cui al presente articolo. 2. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio. Sono comunque immediatamente affidate alla negoziazione decentrata locale, oltre alle materie espressamente rinviate dagli accordi decentrati nazionali, l'organizzazione del lavoro ed il regime degli orari di lavoro. 3. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa e' rimessa alla negoziazione decentrata a livello nazionale, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio. 4. L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il medesimo termine, di quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, individua - ferme restando le competenze stabilite per i vari livelli di negoziazione decentrata - le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalita' di attuazione a livello di negoziazione decentrata locale, sono immediatamente esecutive. 5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita' individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 8, e riferiti a specifiche e particolari esigenze. Resta fermo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 6. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. 7. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati territoriali dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro dieci giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni. 8. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Note all'art. 14: - Si trascrivono le norme contenute nel capo III del D.P.R. n. 266/1987: Capo III NEGOZIAZIONE DECENTRATA Art. 15 (Accordi decentrati). - 1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie: a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attivita' proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge; b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonche' la predisposizione dei progetti speciali occupazionali; d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto; e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennita' di reperibilita', ove prevista; f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalita' di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario; h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature; i) la mobilita' del personale; l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro; m) la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi; n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale; o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni; p) proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici. Art. 16 (Titolari del potere di negoziazione decentrata). - 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono: a) per la parte pubblica una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato, ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa; b) per la parte sindacale una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. (Il comma 2 non e' stato ammesso al 'visto' della Corte dei conti). 3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e' affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione. 4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia. Art. 17 (Il presente articolo non e' stato ammesso al 'visto' della Corte dei conti). Art. 18 (Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Ministri, salvi i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari con qualifica dirigenziale da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. 2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro competente, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, dispone, con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 16, sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente. (I commi 4 e 5 non sono stati ammessi al 'visto' della Corte dei conti). Art. 19 (Procedure). - 1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale. 2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione. 3. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, a firma del competente dirigente, anche quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario: a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata; b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico; c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita' nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato. 5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Il comma 6 non e' stato ammesso al 'visto' della Corte dei conti)". - Si trascrive il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 494/1987 che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987: "Art. 5. - 1. Nell'art. 16 e' inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente: '2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale'. Art. 6. - 1. Dopo l'art. 16 e' inserito il seguente articolo: "Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto". Art. 7. - 1. Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo". Art. 8. - 1. Alla fine dell'art. 19 e' aggiunto il seguente comma: "6. Agli accordi concernenti il personale servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si da' attuazione con provvedimenti di questi ultimi'".