Art. 14.
                       Negoziazione decentrata
  1.  La  negoziazione  decentrata a livello nazionale e locale resta
disciplinata dalle disposizioni di cui al capo III  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e dagli articoli
5, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494, con le integrazioni di cui al presente articolo.
  2. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata
entro  trenta  giorni  dalla  definizione   dell'accordo   decentrato
nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale contrattazione e deve concludersi nel termine di  trenta  giorni
dal   suo   inizio.   Sono   comunque  immediatamente  affidate  alla
negoziazione decentrata  locale,  oltre  alle  materie  espressamente
rinviate  dagli  accordi  decentrati  nazionali, l'organizzazione del
lavoro ed il regime degli orari di lavoro.
  3.  Trascorso  il  suddetto termine senza che si sia pervenuti alla
conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa  e'  rimessa
alla   negoziazione   decentrata   a   livello   nazionale,   con  la
partecipazione  anche  delle  parti  locali   interessate,   e   deve
concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.
  4.  L'accordo  decentrato  a livello nazionale, la cui negoziazione
deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore   del  presente  regolamento,  previo  adempimento,  entro  il
medesimo termine, di quanto previsto dall'art.  16  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, individua - ferme
restando le competenze stabilite per i vari livelli  di  negoziazione
decentrata  - le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione
di modalita' di  attuazione  a  livello  di  negoziazione  decentrata
locale, sono immediatamente esecutive.
  5.  Tutte  le  materie  demandate  alla  disciplina  degli  accordi
decentrati nazionali e locali devono essere  definite  in  una  unica
sessione   negoziale,   fatti  salvi  eventuali  diversi  periodi  di
validita' individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero  in
relazione  a  quanto  emerge  in attuazione del comma 8, e riferiti a
specifiche e particolari esigenze. Resta fermo l'art. 18 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17  settembre
1987, n. 494.
  6.  Ove  nell'interpretazione  delle norme degli accordi decentrati
dovessero   insorgere   contrasti,   gli   stessi   saranno   risolti
congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.
  7. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati territoriali
dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati  a  livello
nazionale,   che   dovessero   rivelarsi  entro  dieci  giorni  dalla
sottoscrizione  di  questi   ultimi,   sono   sottoposti,   ai   fini
dell'efficacia  degli  accordi  medesimi,  alla valutazione congiunta
delle  parti  che  hanno  sottoscritto  gli  accordi  nazionali,   da
effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.
  8.  Gli  accordi  decentrati  a  livello  nazionale o locale devono
contenere apposite clausole circa tempi,  modalita'  e  procedure  di
verifica  della  loro  esecuzione,  prevedendo,  ove  necessario,  la
costituzione di appositi nuclei di valutazione.
 
          Note all'art. 14:
             -  Si  trascrivono  le  norme contenute nel capo III del
          D.P.R. n.  266/1987:
                                    Capo III
                            NEGOZIAZIONE DECENTRATA
             Art.  15  (Accordi  decentrati).  -  1. Nell'ambito, nei
          limiti e sulla base  dei  criteri  stabiliti  dal  presente
          decreto,  sono  demandate  alla  negoziazione decentrata le
          seguenti materie:
               a)  l'organizzazione  del  lavoro  e la concessione in
          appalto   di   attivita'    proprie    dell'amministrazione
          nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
               b)   la   determinazione   dei  tempi  e  dei  carichi
          funzionali di lavoro ed altre  eventuali  misure  volte  ad
          assicurare l'efficienza degli uffici;
               c)  le  proposte  per la determinazione degli organici
          del  personale  nonche'  la  predisposizione  dei  progetti
          speciali occupazionali;
               d)   la   programmazione   dell'orario   di  servizio,
          l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le  modalita'
          di accertamento del suo rispetto;
               e)  la  individuazione  dei soggetti destinatari delle
          maggiorazioni del compenso incentivante  e  dell'indennita'
          di reperibilita', ove prevista;
               f)  le  proposte  per la formazione, l'addestramento e
          l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei  programmi
          e  delle  modalita'  di  svolgimento stabiliti dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione;
               g)  le proposte per la determinazione del fabbisogno e
          l'utilizzazione del lavoro straordinario;
               h)  l'individuazione delle misure per la sicurezza, la
          salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche'  per
          l'utilizzazione   delle   strutture,  dei  locali  e  delle
          attrezzature;
               i) la mobilita' del personale;
               l)  le  proposte  di  programmi  per l'introduzione di
          nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento
          dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;
               m)  la predisposizione dei progetti di produttivita' e
          l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
               n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali
          da mettere a disposizione del personale;
               o)   i   criteri  per  la  ripartizione  dei  benefici
          assistenziali nelle singole amministrazioni;
               p)  proposte  per  l'attuazione  di  pari opportunita'
          attraverso  piani  di  azioni  positive  in  favore   delle
          lavoratrici.
             Art.   16   (Titolari   del   potere   di   negoziazione
          decentrata). - 1. I titolari  del  potere  di  negoziazione
          decentrata sono:
               a)  per la parte pubblica una delegazione composta dal
          Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato,
          ovvero  dal  commissario  di Governo, nei casi previsti dal
          secondo comma dell'art.  14 della legge 29 marzo  1983,  n.
          93,  e  da  una  rappresentanza  dei  titolari degli uffici
          direttamente  interessati  alle  questioni  oggetto   della
          trattativa;
               b)  per la parte sindacale una delegazione composta da
          rappresentanti   di   ciascuna   organizzazione   sindacale
          maggiormente  rappresentativa  nel  settore interessato che
          abbia   adottato   il   codice   di    autoregolamentazione
          dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  uguale a quelli
          adottati   dalle   organizzazioni   sindacali    firmatarie
          dell'accordo   recepito   dal   presente  decreto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
             (Il  comma 2 non e' stato ammesso al 'visto' della Corte
          dei conti).
             3.  Allo  scopo di assicurare il pieno svolgimento delle
          trattative per la stipula degli accordi decentrati  cui  e'
          affidata  l'attuazione  di istituti di rilevante interesse,
          la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro
          con  un provvedimento a carattere permanente in riferimento
          a particolari materie; in tali provvedimenti, col  rispetto
          dei  principi  indicati  dalla  legge  quadro e dei criteri
          stabiliti dal presente decreto, dovranno  essere  impartite
          direttive  intese  a conseguire uniformita' di conduzione e
          di     risultati     fra     gli     organi      periferici
          dell'amministrazione.
             4.  Per  quanto  riguarda  gli  accordi  relativi ad una
          pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse,
          ma  aventi  sede  nella medesima regione, la delegazione di
          parte pubblica e' presieduta dal commissario di  Governo  o
          dal  corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale
          e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
            Art.  17  (Il  presente  articolo non e' stato ammesso al
          'visto' della Corte dei conti).
            Art.  18  (Tempi  di  inizio e termine della negoziazione
          decentrata).  -  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto i Ministri, salvi i
          casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di
          parte  pubblica, delegano con atto formale i funzionari con
          qualifica dirigenziale da preporre  alla  presidenza  delle
          predette delegazioni.
             2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati
          devono, in ogni  caso,  avviarsi  entro  tre  giorni  dalla
          richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e
          devono  comunque  essere  concluse  entro  il  quindicesimo
          giorno dal loro inizio.
             3.   Qualora,  entro  il  predetto  termine,  non  fosse
          concluso l'accordo,  il  Ministro  competente,  di  propria
          iniziativa  o  su  richiesta  della  delegazione sindacale,
          dispone, con l'osservanza dei termini di cui  al  comma  2,
          che,  per  la negoziazione decentrata su materie attribuite
          dal presente decreto a  livello  territoriale  inferiore  a
          quello  nazionale, la delegazione di parte pubblica, di cui
          all'art. 16, sia integrata e presieduta da  un  funzionario
          con  qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o
          da un Sottosegretario di Stato se non  intende  presiederla
          personalmente.
             (I  commi  4 e 5 non sono stati ammessi al 'visto' della
          Corte dei conti).
            Art.  19  (Procedure).  -  1.  L'accordo  va  redatto per
          iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica  e
          dalla parte sindacale.
             2.  Le  organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non
          abbiano partecipato alla trattativa, possono  esprimere  le
          proprie  osservazioni  nel merito prima che l'accordo venga
          tradotto in provvedimento amministrativo e  comunque  entro
          il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
             3.  L'accordo  e'  recepito  con  decreto  del Ministro,
          oppure con altri atti, a firma  del  competente  dirigente,
          anche  quale  delegato  del  Ministro,  entro trenta giorni
          dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
             4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario:
               a)   quando   l'accordo   ha  efficacia  in  tutto  il
          territorio nazionale o comunque investe  tutti  gli  uffici
          dell'amministrazione interessata;
               b)  quando  l'accordo  ha  efficacia  per  gli  uffici
          periferici  non  ricompresi   nell'ambito   di   competenza
          territoriale di un unico organo amministrativo periferico;
               c)  se  le  norme,  introdotte  dall'accordo, innovano
          altre norme previste da un precedente decreto ministeriale,
          a  meno  che  il Ministro non abbia previsto esplicitamente
          tale possibilita' nel provvedimento di  delega  relativo  a
          quell'accordo decentrato.
             5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di
          uffici  locali  dello  Stato  aventi  sede  nella  medesima
          regione,  sono  recepiti,  con  decreto  del commissario di
          Governo e, ove necessario, con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.
             (Il  comma 6 non e' stato ammesso al 'visto' della Corte
          dei conti)".
             -  Si  trascrive il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 del
          D.P.R. n.  494/1987 che ha integrato il D.P.R. n. 266/1987:
             "Art.  5. - 1. Nell'art. 16 e' inserito, tra i commi 1 e
          3, il seguente:
             '2.   Per  le  strutture  di  rilievo  territoriale  non
          inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o
          servizi   di  particolare   rilevanza  o   stabilimenti  di
          notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione
          provinciale    per   il   territorio   nazionale   e   alla
          circoscrizione  di  rappresentanza   diplomatica   per   il
          territorio   extra   nazionale,  la  delegazione  di  parte
          pubblica, salva diversa delega da parte  del  Ministro,  e'
          presieduta  dal  titolare  di  uno degli uffici interessati
          all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale'.
             Art.  6.  -  1.  Dopo  l'art. 16 e' inserito il seguente
          articolo:
             "Art.  17  (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La
          negoziazione  decentrata   puo'   articolarsi   a   livello
          nazionale  per  ogni  singola  amministrazione  o branca di
          essa, e, per aree territorialmente delimitate, per  uffici,
          istituti  o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti
          di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione
          territoriale,  purche'  diretti da funzionari con qualifica
          dirigenziale in  relazione  alle  materie  di  negoziazione
          individuate nel presente decreto".
             Art.  7.  -  1.  Alla  fine dell'art. 18 sono aggiunti i
          seguenti commi:
             "4.  Trascorso  l'ulteriore  termine di quindici giorni,
          senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara'
          ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste
          dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando  la
          composizione   della   delegazione  di  parte  pubblica  al
          Ministro per la funzione pubblica, che la presiede,  ed  al
          Ministro competente.
             5.  All'intervento  delle  medesime delegazioni si fara'
          ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma  2,
          non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla
          contrattazione decentrata di livello nazionale  e  comunque
          per  la  negoziazione  decentrata  territoriale  qualora la
          delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o
          dal commissario del Governo".
             Art.  8.  -  1.  Alla  fine  dell'art. 19 e' aggiunto il
          seguente comma:
             "6.  Agli  accordi  concernenti  il  personale  servizio
          presso  gli  uffici  dei  commissari  di  Governo  si   da'
          attuazione con provvedimenti di questi ultimi'".