Art. 15.
                   Attivita' culturali e ricreative
  1.  Nell'ambito  di  quanto  stabilito nell'art. 34 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1987,  n.  266,   ai   fini
dell'incremento   della  produttivita',  conseguibile  anche  con  il
rispetto  e  con  l'articolazione  dell'orario  di  lavoro,  con   la
promozione   culturale   e   con   il   benessere   psicofisico,   le
amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi,
culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido
ed assumere iniziative per  il  tempo  libero  a  favore  dei  propri
dipendenti.
  2.  La  gestione  di tali servizi puo' essere affidata ad organismi
formati, a  maggioranza,  dai  rappresentanti  dei  dipendenti  e  da
rappresentanti  dell'amministrazione  ed e' sottoposta alla vigilanza
di un comitato interno  formato,  a  maggioranza,  da  rappresentanti
dell'amministrazione   e  che  preveda  anche  la  partecipazione  di
rappresentanti dei dipendenti.
  3.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita' di cui al comma 1, le
amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie  e
prioritarie   esigenze   operative,   mettere  a  disposizione  degli
organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra  i
dipendenti  all'uopo  costituite,  adeguati  locali  che,  in  quanto
utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
  4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati
di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi
a disposizione.
  5.  Nel  caso  di  servizi  individuali,  i  lavoratori interessati
partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta  per  cento
del   costo  complessivo,  salvo  i  casi  diversamente  previsti  da
disposizioni legislative.
  6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate
le modalita' di  erogazione  dei  servizi,  i  tempi  ed  i  modi  di
fruizione,  l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed
efficiente impiego delle risorse strumentali,  umane  e  finanziarie,
fermo  restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai
commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.
 7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di
cui  all'art.  2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in
data 27  aprile  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  n.  109  del  2 maggio 1989 - entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sara'  definito  il
regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
 
          Note all'art. 15:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  34 del D.P.R. n.
          266/1987:
             "Art.    34    (Attivita'    culturali   ricreative   ed
          assistenziali). - 1.  Le attivita' culturali, ricreative ed
          assistenziali,  promosse  nelle unita' amministrative, sono
          gestite   da   organismi   formati   a   maggioranza    dai
          rappresentanti dei lavoratori".
             -  Il  testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la
          funzione pubblica 27  aprile  1989  e'  riportato  in  nota
          all'art. 2.