Art. 16.
                        Copertura assicurativa
  1.  In  attuazione  dell'art.  6  del  decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono  tenute  a
stipulare  apposita  polizza  assicurativa  in  favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di
servizio   fuori   dall'ufficio,  del  proprio  mezzo  di  trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
  2.  La  polizza  di  cui  al  comma 1 e' rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria  di  terzi,  di
danneggiamento  al  mezzo  di trasporto di proprieta' del dipendente,
nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle  persone
di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  3.  Le  polizze  di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso  integrate  con  la
copertura,  nei  limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei
rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  4.  I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti,
per  i  corrispondenti  danni,  dalla   legge   per   l'assicurazione
obbligatoria.
  5.  Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle
polizze stipulate da terzi responsabili  e  di  quelle  previste  dal
presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a
titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
 
          Nota all'art. 16:
             Si   trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  D.P.R.  n.
          395/1988:
             "Art.  6  (Coperture  assicurative).  -  1. Per il tempo
          strettamente necessario alle prestazioni di  servizio  rese
          dal  personale  con  l'uso  del mezzo di trasporto proprio,
          autorizzato nel rispetto  della  vigente  normativa,  negli
          accordi  di  comparto  saranno previste norme relative alla
          copertura  assicurativa  per  i  soli   rischi   aggiuntivi
          rispetto all'assicurazione obbligatoria".