Art. 18.
                        Tutela dei dipendenti
               in particolari condizioni psico-fisiche
  1.  In  attuazione  dell'art.  18  del decreto del Presidente della
Repubblica 23  agosto  1988,  n.  395,  allo  scopo  di  favorire  la
riabilitazione  ed  il recupero di dipendenti nei confronti dei quali
sia stata  attestata,  da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da
strutture  associative  convenzionate  previste dalle leggi regionali
vigenti, la condizione di portatore di handicaps  o  di  soggetto  ad
effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica  e  che  si  impegnino  a  sottoporsi  ad  un   progetto
terapeutico   di  recupero  e  di  riabilitazione  predisposto  dalle
strutture medesime, sono stabilite le  seguenti  misure  di  sostegno
secondo le modalita' di esecuzione del progetto:
    a)  concessione  dell'aspettativa  per  infermita'  per  l'intera
durata del ricovero presso strutture specializzate;  per  il  periodo
eccedente  la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera
compete la retribuzione ridotta alla meta' per  l'intera  durata  del
ricovero;
    b)  concessione  di  permessi  giornalieri  orari retribuiti, nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
    c)  riduzione  dell'orario  di  lavoro,  con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per  il  rapporto  a  tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto;
    d)   utilizzazione   del  dipendente  in  mansioni  della  stessa
qualifica  diverse  da  quelle  abituali,  quando  tale  misura   sia
individuata  dalla  struttura  sanitaria pubblica come supporto della
terapia in atto.
  2)  I  dipendenti,  i  cui  parenti  entro  il  secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni  previste
dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero
e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in  aspettativa
per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
  3.  L'amministrazione  dispone  l'accertamento  della  idoneita' al
servizio dei dipendenti di  cui  al  comma  1  qualora  i  dipendenti
medesimi  non  si  siano  volontariamente  sottoposti  alle  previste
terapie.
 
          Nota all'art. 18:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  18  del  D.P.R.  n.
          395/1988:
             "Art.   18   (Tutela   dei   dipendenti  in  particolari
          condizioni psico-fisiche). - 1. In sede  di  contrattazione
          di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a
          favorire la  riabilitazione  ed  il  recupero  di  pubblici
          dipendenti  portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di
          tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione
          psico-fisica".