Art. 19.
                    Igiene e sicurezza sul lavoro
  1.  Le amministrazioni adottano idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
tenendo conto, in particolare,  delle  misure  atte  a  garantire  la
salubrita'  e  sicurezza  degli  ambienti  di lavoro e la prevenzione
delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre  mesi
di   gravidanza   le   lavoratrici  non  possono  essere  adibite  ai
videoterminali.
  2.  Le  organizzazioni  e  le  confederazioni  sindacali  di cui al
decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989,
unitamente  alle  amministrazioni,  verificano  l'applicazione  delle
anzidette  norme  e   promuovono   la   ricerca,   l'elaborazione   e
l'attuazione  di  tutte  le  misure  idonee  a  tutelare  la salute e
l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una
maggiore   incidenza   di   rischio,  l'amministrazione  provvede  ad
istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un  apposito
libretto sanitario.
 
          Nota all'art. 19:
             Il  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica 27
          aprile 1989 e' riportato in nota all'art. 2.