Art. 19. Igiene e sicurezza sul lavoro 1. Le amministrazioni adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 2. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio, l'amministrazione provvede ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.
Nota all'art. 19: Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989 e' riportato in nota all'art. 2.