Art. 2. Rapporti amministrazione-cittadino 1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni. 2. A tale scopo, le amministrazioni devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi. 3. In tale quadro le amministrazioni predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali: a) la semplificazione della modulistica e la riduzione, ove possibile, della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e l'ottemperanza alle istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989; b) l'ampliamento degli orari di apertura degli uffici per garantire, laddove le amministrazioni ne ravvisino la necessita' per le esigenze degli utenti, anche l'accesso degli utenti stessi in almeno due pomeriggi alla settimana; in tale caso le modalita' attuative saranno definite in sede di negoziazione decentrata; c) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti"; d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche; e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le amministrazioni promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, ed i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989: "Art. 2. - La delegazione sindacale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' composta: dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dai Ministeri: l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla CONF.S.A.L.; dai rappresentanti dell'organizzazione Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP) in via eccezionale ed in attesa della definizione legislativa riguardante la predetta categoria, in considerazione dell'alta rappresentativita' di personale che si colloca in una peculiare posizione funzionale ed esplica attivita' con rilevanza esterna e titolarita' di funzioni di direzione in uffici di enti territoriali ricompresi in altro comparto di contrattazione collettiva, pur mantenendo il rapporto d'impiego con l'Amministrazione centrale dello Stato; dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.); Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.); Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.); Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONF.DIR.)". - La legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.