Art. 2.
                  Rapporti amministrazione-cittadino
  1.  Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei
servizi, le parti assumono come  obiettivo  fondamentale  dell'azione
amministrativa  il  miglioramento  delle  relazioni  con l'utenza, da
realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed  efficace  da  parte
delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.
  2.  A  tale  scopo,  le  amministrazioni devono approntare adeguati
strumenti  per  la  tutela  degli  interessi  degli   utenti,   anche
attraverso  l'istituzione  di appositi uffici di pubbliche relazioni,
abilitati anche a ricevere eventuali  reclami  e  suggerimenti  degli
utenti ai fini del miglioramento dei servizi.
  3.  In  tale  quadro  le  amministrazioni predispongono, sentite le
organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui  all'art.  2  del
decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  109  del  2
maggio 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza
dell'accordo recepito  dal  presente  regolamento  -  finalizzati  in
particolare  ad  assicurare  condizioni  di  massima  trasparenza, di
dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi  compresa  la
riconoscibilita'   degli  addetti  ai  servizi,  mediante  interventi
diretti  ad  assicurare,  secondo   la   natura   degli   adempimenti
istituzionali:
    a)  la  semplificazione  della  modulistica  e  la riduzione, ove
possibile,  della  documentazione  a   corredo   delle   domande   di
prestazioni,    ferma    restando    l'applicazione    delle    norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  e
l'ottemperanza alle istruzioni contenute nella circolare del Ministro
per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
    b)  l'ampliamento  degli  orari  di  apertura  degli  uffici  per
garantire, laddove le amministrazioni ne ravvisino la necessita'  per
le  esigenze  degli  utenti,  anche  l'accesso degli utenti stessi in
almeno due pomeriggi  alla  settimana;  in  tale  caso  le  modalita'
attuative saranno definite in sede di negoziazione decentrata;
    c)  il  collegamento  tra  amministrazioni  e  l'unificazione  di
adempimenti che valgano ad agevolare  il  rapporto  con  gli  utenti,
anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti";
    d)  il  miglioramento  della  logistica  relativamente  ai locali
adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo  di  ridurre  al
minimo  l'attesa  ed  i  disagi ad essa connessi, anche abbattendo le
barriere architettoniche;
    e)   una   formazione  professionale  del  personale  addetto  al
ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire  in
sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare
completezza e  trasparenza  delle  informazioni  fornite,  anche  con
l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
  4.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le amministrazioni
promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni
sindacali, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione
pubblica   in   data  27  aprile  1989,  ed  i  rappresentanti  delle
associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare
l'andamento  dei  rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati
ottenuti  e  gli  impedimenti  riscontrati  nell'ottimizzazione   del
processo  di  erogazione  dei  servizi,  allo  scopo di consentire la
promozione di adeguate  iniziative  per  la  rimozione  dei  predetti
ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
 
          Note all'art. 2:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2 del decreto del
          Ministro per la funzione pubblica 27 aprile 1989:
             "Art.  2.  -  La delegazione sindacale di cui all'art. 2
          del decreto del Presidente della Repubblica 5  marzo  1986,
          n. 68, e' composta:
              dai   rappresentanti   delle   seguenti  organizzazioni
          sindacali    nazionali    di     categoria     maggiormente
          rappresentative  nel  comparto del personale dipendente dai
          Ministeri:
               l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.;
               l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.;
               l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;
               l'organizzazione    di    categoria    aderente   alla
          CONF.S.A.L.;
              dai rappresentanti dell'organizzazione Unione nazionale
          segretari comunali e provinciali (UNSCP) in via eccezionale
          ed  in  attesa della definizione legislativa riguardante la
          predetta    categoria,    in    considerazione    dell'alta
          rappresentativita'  di  personale  che  si  colloca  in una
          peculiare posizione funzionale  ed  esplica  attivita'  con
          rilevanza esterna e titolarita' di funzioni di direzione in
          uffici di enti territoriali ricompresi in altro comparto di
          contrattazione   collettiva,  pur  mantenendo  il  rapporto
          d'impiego con l'Amministrazione centrale dello Stato;
              dai   rappresentanti   delle   seguenti  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:
               Confederazione    generale    italiana    del   lavoro
          (C.G.I.L.);
               Confederazione     italiana    sindacato    lavoratori
          (C.I.S.L.);
               Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
               Confederazione     italiana     dirigenti    d'azienda
          (C.I.D.A.);
               Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori
          (C.I.S.N.A.L.);
               Confederazione  italiana sindacati autonomi lavoratori
          (C.I.S.A.L.);
               Confederazione     sindacati    autonomi    lavoratori
          (CONF.S.A.L.);
               Confederazione  autonoma  dei  quadri  direttivi della
          funzione pubblica (CONF.DIR.)".
             -   La   legge   n.   15/1968   recante   "Norme   sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione   di   firme",  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968.