Art. 20.
                          Pari opportunita'
  1.  I  comitati  per  le  pari opportunita', di cui all'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  266,  ove
non  ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove in sede
di  negoziazione  decentrata  ne  sia  ravvisata  l'esigenza, possono
costituirsi  comitati  per  le   pari   opportunita'   in   strutture
territoriali   di   particolare   consistenza.   Le   amministrazioni
garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
  2.     I     comitati,     presieduti    da    un    rappresentante
dell'amministrazione, sono composti da  un  componente  designato  da
ognuna   delle   organizzazioni   e  delle  confederazioni  sindacali
maggiormente rappresentative  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica in data 27 aprile 1989, e da un
pari numero di funzionari in rappresentanza della amministrazione.
  3.  In  sede  di  negoziazione decentrata nazionale e territoriale,
anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari
opportunita',  sono  concordate le misure per favorire effettive pari
opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo  professionale,
che  tengano  conto  anche  della posizione delle lavoratrici in seno
alla famiglia, con particolare riferimento a:
    a)  accesso  e  modalita'  di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
    b)  flessibilita'  degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei
servizi sociali;
    c)   perseguimento   di  un  effettivo  equilibrio  di  posizioni
funzionali, a parita' di requisiti professionali, di  cui  si  dovra'
tener  conto  anche  nell'attribuzione  di  incarichi o funzioni piu'
qualificate, nell'ambito delle misure  rivolte  a  superare,  per  la
generalita'  dei  dipendenti,  l'assegnazione  in  via  permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni  possibilita'  di
evoluzione professionale.
  4.  Gli  effetti  delle  iniziative assunte dalle amministrazioni a
norma del comma 3 formano  oggetto  di  valutazione  nella  relazione
annuale  del  comitato  di  cui all'art. 41, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
 
          Nota all'art. 20:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  41  del  D.P.R.  n.
          266/1987,  come  integrato  dall'art.  12  del  D.P.R.   n.
          494/1987:
             "Art.  41  (Pari  opportunita').  -  1.  Nell'intento di
          attivare misure e meccanismi tesi a  consentire  una  reale
          parita'  tra uomini e donne all'interno del comparto di cui
          all'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
          marzo  1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione
          decentrata di livello  nazionale  e  di  area  territoriale
          cosi'  come  individuata nell'art. 17, specifici interventi
          che si concretizzino in vere e proprie 'azioni positive'  a
          favore delle lavoratrici.
             2.  Pertanto,  al  fine  di consentire una reale parita'
          uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i  Ministeri,
          con  la  presenza  delle organizzazioni sindacali, appositi
          comitati per le pari opportunita',  che  propongano  misure
          adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
          relazionino, almeno una volta  all'anno,  sulle  condizioni
          oggettive  in  cui  si trovano le lavoratrici rispetto alle
          attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione  ai  corsi
          di  formazione  ed  aggiornamento,  ai  nuovi  ingressi, al
          rispetto   dell'applicazione   della   normativa   per   la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
          alla promozione di misure idonee a tutelarne la  salute  in
          relazione    alle   peculiarita'   psicofisiche   ed   alla
          prevedibilita'  di  rischi  specifici  per  le  donne   con
          particolare   attenzione  alle  situazioni  di  lavoro  che
          possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva".