Art. 20. Pari opportunita' 1. I comitati per le pari opportunita', di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove in sede di negoziazione decentrata ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunita' in strutture territoriali di particolare consistenza. Le amministrazioni garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento. 2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono composti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza della amministrazione. 3. In sede di negoziazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunita', sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale; b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale. 4. Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
Nota all'art. 20: Si trascrive il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 266/1987, come integrato dall'art. 12 del D.P.R. n. 494/1987: "Art. 41 (Pari opportunita'). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie 'azioni positive' a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva".