Art. 21.
                         Assenze obbligatorie
  1.  Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell'art. 4  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  sono
attribuite,  oltre  al  trattamento  economico ordinario, le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla  professionalita'
ed alla produttivita'.
 
          Nota all'art. 21:
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.
          1204/1971:
             "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
               a)  durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto;
               b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la  data
          effettiva del parto;
               c) durante i tre mesi dopo il parto.
             L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli.
             Tali  lavori  sono  determinati  con  propri decreti dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali".