Art. 22. Disposizioni particolari 1. Nei confronti del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, la negoziazione decentrata si riferisce in particolare all'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni, anche con riferimento al regime degli orari di lavoro, che garantisca, comunque, lo svolgimento delle attivita' finalizzate all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 2. Ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, devono, prioritariamente, essere tenute presenti le disponibilita' organiche nell'Amministrazione civile dell'interno. 3. I criteri e le modalita' di attuazione degli avvicendamenti del personale del Ministero degli affari esteri, appartenente alle qualifiche funzionali, tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con accordi decentrati secondo le norme a tale ultimo fine previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, da concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel rispetto della normativa vigente in materia. 4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di lavoro straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, limitatamente agli importi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6.
Note all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 55 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 55 (Applicabilita' dell'accordo a speciali categorie di personale). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale del ruolo dei segretari comunali, al personale degli uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, nonche' al personale di cittadinanza italiana assunto con contratto regolato dalla legge italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, se non in contrasto con le esigenze funzionali disciplinate dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio in provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ed al personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, cui si applicano, altresi', le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni". - Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 266/1987: "Art. 29 (Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica). - 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneita' prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento". - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 49 del D.P.R. n. 266/1987: "6. Il sopracitato importo (si veda nelle note all'art. 6 il testo del comma 5 in cui e' indicato l'importo, n.d.r.) sara' portato in detrazione del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta stabilito nel limite fissato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, senza ulteriori incrementi comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate".