Art. 22.
                       Disposizioni particolari
  1.   Nei   confronti  del  personale  degli  uffici  notificazioni,
esecuzioni e protesti dipendente dal Ministero di grazia e giustizia,
nell'ambito  delle disposizioni previste dall'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.  266,  la  negoziazione
decentrata  si riferisce in particolare all'organizzazione del lavoro
nelle sue diverse articolazioni,  anche  con  riferimento  al  regime
degli orari di lavoro, che garantisca, comunque, lo svolgimento delle
attivita' finalizzate all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
  2.  Ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo
dei segretari comunali in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  29  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, devono, prioritariamente,  essere  tenute  presenti  le
disponibilita' organiche nell'Amministrazione civile dell'interno.
  3.  I criteri e le modalita' di attuazione degli avvicendamenti del
personale  del  Ministero  degli  affari  esteri,  appartenente  alle
qualifiche  funzionali,  tra  l'amministrazione centrale e gli uffici
all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con
accordi  decentrati  secondo le norme a tale ultimo fine previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio  1987,  n.  266,  da
concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel
rispetto della normativa vigente in materia.
 4.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in  materia di lavoro
straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art.  49  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1987, n. 266,
limitatamente agli importi  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
dell'art. 6.
 
          Note all'art. 22:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  55 del D.P.R. n.
          266/1987:
             "Art.   55   (Applicabilita'   dell'accordo  a  speciali
          categorie di personale). - 1. Le disposizioni contenute nel
          presente  decreto  si  applicano al personale del ruolo dei
          segretari  comunali,  al  personale  degli   uffici   unici
          notificazione,   esecuzioni   e  protesti,  dipendenti  dal
          Ministero di grazia e giustizia, nonche'  al  personale  di
          cittadinanza  italiana assunto con contratto regolato dalla
          legge italiana ai sensi del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   5   gennaio   1967,   n.   18,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni, se non in contrasto  con  le
          esigenze    funzionali    disciplinate    dai    rispettivi
          ordinamenti.
             2.  Il  presente decreto si applica inoltre al personale
          in servizio in provincia di Bolzano di cui agli articoli  8
          e  9  del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1976, n.  752,  ed  al  personale  del  ruolo  speciale  ad
          esaurimento  di  cui  alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600,
          cui si applicano, altresi', le disposizioni della legge  11
          luglio   1980,   n.  312,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  29 del D.P.R. n.
          266/1987:
             "Art. 29 (Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica).
          - 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto  fisicamente
          inidoneo  in via permanente allo svolgimento delle mansioni
          del proprio profilo  professionale,  l'amministrazione  non
          potra'  procedere  alla  dispensa  dal  servizio per fisica
          inidoneita' prima di aver esperito  ogni  utile  tentativo,
          compatibilmente  con  le  strutture  organizzative dei vari
          settori   e   con   le   disponibilita'   organiche   delle
          amministrazioni  del  comparto, per recuperarlo al servizio
          attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie  del
          profilo   rivestito,  appartenenti  alla  stessa  qualifica
          funzionale od, ove in essa non esistano posti  disponibili,
          a qualifica funzionale inferiore.
             2.  Dal  momento  del  nuovo inquadramento il dipendente
          seguira' la  dinamica  retributiva  della  nuova  qualifica
          funzionale  senza alcun riassorbimento del trattamento gia'
          in godimento".
             -  Si  trascrive  il  testo del comma 6 dell'art. 49 del
          D.P.R. n.  266/1987: "6. Il sopracitato  importo  (si  veda
          nelle  note  all'art.  6  il  testo  del  comma 5 in cui e'
          indicato l'importo, n.d.r.) sara' portato in detrazione del
          fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385,
          il cui ammontare resta stabilito nel limite  fissato  dalla
          legge  22 dicembre 1986, n. 910, senza ulteriori incrementi
          comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate".