Art. 23.
                        Norma finale di rinvio
  1.  Restano confermate ove non modificate o sostituite dal presente
regolamento le disposizioni di cui ai decreti  del  Presidente  della
Repubblica  11  maggio 1976, n. 268; 23 agosto 1981, n. 508; 9 giugno
1981, n. 310; 25 giugno 1983, n. 344;  31  maggio  1984,  n.  531;  8
maggio 1987, n. 266 e 17 settembre 1987, n. 494.
 
          Nota all'art. 23:
             Gli   estremi   della  pubblicazione  dei  DD.PP.RR.  n.
          268/1976,  n.  508/1987,  n.  310/1981,  n.  344/1983,   n.
          531/1984,  n.  266/1987  e  n.  494/1987, sono riportati in
          nota alle premesse.