Art. 23. Norma finale di rinvio 1. Restano confermate ove non modificate o sostituite dal presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268; 23 agosto 1981, n. 508; 9 giugno 1981, n. 310; 25 giugno 1983, n. 344; 31 maggio 1984, n. 531; 8 maggio 1987, n. 266 e 17 settembre 1987, n. 494.
Nota all'art. 23: Gli estremi della pubblicazione dei DD.PP.RR. n. 268/1976, n. 508/1987, n. 310/1981, n. 344/1983, n. 531/1984, n. 266/1987 e n. 494/1987, sono riportati in nota alle premesse.