Art. 25.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GASPARI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  CIRINO   POMICINO,   Ministro   del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica
                                  DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1990
  Atti  di  Governo,  registro  n.  80,  foglio  n. 5, con esclusione
dell'art. 6, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 18, comma 2, ai sensi  della
pronuncia  della  sezione  di controllo adottata nell'adunanza del 1›
marzo 1990.
  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
  Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 16
  Registrato  con riserva limitatamente all'art. 6, commi 3, 4 e 5, e
all'art. 18, comma 2, ai sensi della delibera delle  sezioni  riunite
n. 69-2/SR/E del 18 aprile 1990.