Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 5, con esclusione dell'art. 6, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 18, comma 2, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1 marzo 1990. Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 16 Registrato con riserva limitatamente all'art. 6, commi 3, 4 e 5, e all'art. 18, comma 2, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-2/SR/E del 18 aprile 1990.